Canone Unico

CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI – Mezzi su aree ferroviarie – Imponibili – Cassazione – Ordinanza 13387 del 17/5/2019

E’ evidente che anche con riferimento al sottosuolo demaniale destinato ad accedere ai servizi della metropolitana e della funicolare si pone il problema di tutelare e valorizzare il decoro urbano, inteso quale insieme di beni e valori comportamentali della comunità locale e degli operatori economici, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità del patrimonio, sia pubblico che privato, da parte dei cittadini e degli operatori commerciali. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, anche nelle predette aree è vietato: a) danneggiare, deturpare o porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni od ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico; b) affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell’autorità comunale.

Orbene, dovendosi qualificare le Stazioni di Metrò e Funicolare come beni pubblici demaniali, le aree rientravano nel demanio comunale, con la conseguenza che il Comune, e per esso la concessionaria Elpis s.r.I., ben aveva comunque il potere di sanzionare l’omesso pagamento del canone per la installazione di mezzi pubblicitari.

Cartello Vettori di Vecteezy

CANONE UNICO – IMPIANTI PUBBLICITARI – Quadro normativo – Consiglio di Stato – Sentenza 6175 del 30/10/2018

Questo Consiglio di Stato ha di recente rammentato i tratti essenziali della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari (VI, sentenze 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244), osservando che:…I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità per ottenere l’autorizzazione all’installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette;

  • con l’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi;
  • la Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2002 n. 455 ha precisato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.

A tale ricognizione può aggiungersi che l’art. 48, comma 2, del citato regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che: “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali”.

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”

“L’installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.”

CANONE UNICO – OSAP – Connessione tra concessione suolo e altri titoli – Consiglio di Stato – Sentenza 5393 del 21/11/2017

La stretta interconnessione tra le autorizzazioni di natura diversa concernenti l’esercizio del commercio, quali quella per l’occupazione del suolo pubblico e quella per l’intervento edilizio relativo all’installazione di un manufatto, non viene meno per il solo fatto che tali titoli siano autonomi o che possano essere rilasciati in tempi diversi, con la conseguenza che il venir meno di uno di tali titoli rende privo di funzione e, quindi, di efficacia anche gli altri.

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – Mezzi di modeste dimensioni – Necessita autorizzazione – Cassazione – Ordinanza 26346 del 7/11/2017

“Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009, Rv. 606766 – 01)”

Massime di giurisprudenza – Cartelli pubblicitari – Installazione non autorizzata – Interpretazione dell’art.23, c. 4, c. s. come norma di genere

(Cass. Civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4683)
L’art. 23, comma 4, cod. strada nell’assoggettare ad autorizzazione “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse”, va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari” sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).