Canone Unico

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CANONE UNICO – Tariffe illegittime se non individuata la soglia di gettito 2020

Nel caso in esame, il Comune di Roma Capitale ha impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitale dal comma 817 della legge n. 160/2019, in quanto ha determinato il CUP senza in alcun modo determinare, come emerge dagli atti gravati, la soglia del gettito conseguito nel 2020 dalle entrate che sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale.

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni “Silenzio-assenso” – Esclusione

Non ignora la Corte come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che (Cass.n.18565/2017) è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzioassenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, esigenze che sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario.

IN ARGOMENTO:

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”

 

Il CANONE UNICO dovuto per la pubblicità esclude quello per il suolo pubblico

Il principio di unicità del canone implica che il CUP dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari [di cui alla lettera b) del comma 819] esclude di per sé, dal suo computo, il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui alla lettera a) del medesimo comma 819.

Ed invece dalla documentazione versata in giudizio vi è chiara evidenza che la ricorrente ha dapprima dovuto versare il canone per l’occupazione del suolo pubblico e in seguito, una volta acquisito prova del pagamento del canone, ha ottenuto l’autorizzazione amministrazione previa determinazione e corresponsabile del CUP nel calcolo del quale, peraltro, non si prende in considerazione la precedente corresponsione del canone per l’occupazione del suolo pubblico.

 

Senza regolamenti occupazione di suolo implicita nell’autorizzazione pubblicitaria

Le disposizioni normative richiamate delineano un unico procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari (insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose) nell’ambito del quale l’amministrazione competente accerta la compatibilità dell’iniziativa privata con gli interessi pubblici coinvolti quali definiti dal codice della strada e in ragione degli ulteriori vincoli e limitazioni preventivamente individuati in atti regolamentari o di pianificazione, anche eventualmente connessi all’occupazione di suolo pubblico che l’impianto pubblicitario collocato su pubbliche strade comporta.

Qualora, invece, gli atti normativi secondari – che nel singolo Comune disciplinano la materia dell’attività pubblicitaria – nessun vincolo o limitazione prevedano per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico, detta facoltà (di occupare) è implicitamente consentita in conseguenza dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, per l’ineludibile collegamento al suolo dell’impianto autorizzato.

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La tariffa base del canone unico è aumentabile ma i coefficienti richiedono adeguata istruttoria

Infatti la determinazione da parte di ciascun Comune italiano dell’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione non può considerarsi indipendente dai relativi complessivi equilibri di bilancio. La situazione di equilibrio finanziario, che almeno tendenzialmente deve essere perseguita ex art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte di ciascun ente locale, deve tener conto delle entrate complessive in base a tutti i diversi sei Titoli secondo cui esse sono articolate a norma dell’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000, così come delle spese complessive articolate in quattro distinti Titoli dalla medesima norma. Il fatto che i Comuni di Roma o Bologna possano aver determinato, in misura inferiore rispetto al Comune di xxx , l’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione può ben dipendere dal maggior gettito delle entrate tributarie di cui al Titolo I (ad esempio, a titolo di ICI), o dalla maggior quantità di trasferimenti erariali ricevuti di cui al TITOLO II; od ancora, dalle minori spese in conto capitale o per rimborso prestiti a proprio carico in base, rispettivamente, ai Titoli II e III. Una mera comparazione dell’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione fra comuni italiani diversi, effettuata – così come nel caso di specie – in modo avulso dalla considerazione dei complessivi equilibri di bilancio di ciascuno degli enti locali messi a paragone, è quindi del tutto inconferente ai fini della dimostrazione di un vizio di eccesso di potere per discriminazione, abnormità, irragionevolezza o mancanza di proporzionalità.