Canone Unico

Al giudice ordinario la controversia per il CANONE UNICO sulle antenne poste in patrimonio indisponibile

Ritenuto che l’interpretazione dei contratti sottesi – espressamente definiti come contratti di locazione- spetti al Giudice Ordinario, il quale soltanto potrà dunque esprimersi sulla natura degli stessi; che, in ogni caso, ove si ritenga sussistere un rapporto concessorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, a fronte della effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1 comma 831-bis della L. 27/12/2019, n. 160, nessuna discrezionalità potrebbe sussistere in capo all’amministrazione sull’applicazione del canone in questione, con la conseguenza che la posizione giuridica vantata sarebbe quella di diritto soggettivo; che, quindi, vertendo la presente controversia sul quantum dei corrispettivi dovuti da parte ricorrente in virtù della stipula dei contratti di locazione suindicati e/o sul corretto ammontare del canone concessorio, sussiste comunque nella presente controversia la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti, ai sensi dell’art.11 c.p.a;

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Dovuta per le esposizioni pubblicitarie all’interno del centro commerciale

Massima:  Lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo “aperto al pubblico”, ancorché la proprietà dell’area possa stabilire particolari condizioni per l’accesso. Per tale ragione coloro che gestiscono un’attività all’interno di un centro commerciale devono pagare l’imposta comunale sulla pubblicità, se espongono una targa in corrispondenza dell’esercizio o altre pubblicità.

 

CANONE UNICO – Gli Enti sono tenuti ad applicare la riduzione ad un quarto delle tariffe di occupazione del sottosuolo

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall’art. 1, co. 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell’ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare – in modo proporzionale – la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione – nessuna esclusa né esentata – così da garantire l’invarianza del gettito.

L’oggettiva esigenza di assicurare l’invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento.

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IMPIANTI PUBBLICITARI – Non si forma il silenzio-assenso se l’istanza è incompleta

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, costituisce principio generale consolidato in materia che “per la formazione dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso è sufficiente il decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza una risposta dell’amministrazione solo se l’istanza sia assistita da tutte le condizioni e dai presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta <<Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876>>. (…) In conclusione, il decorso del termine per il silenzio-assenso si ha solo qualora la domanda sia assistita da tutti i presupposti, di fatto e di diritto, perché l’Amministrazione possa provvedere, dal momento che esso si pone come co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, al solo fine di colmare l’inerzia della p.a.” (Cons. St., sez. V, n. 428/2019).

canone unico

CANONE UNICO – La nuova tariffa “antenne” in vigore dal 31/7/2021

Osserva preliminarmente il Collegio che la novella legislativa di cui all’art. 40 comma 5-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 29/7/2021 n. 108 è stata introdotta con la legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/7/2021 n. 181 ed in vigore dal giorno successivo ossia il 31/7/2021 (cfr. art. 1 comma 8 della legge di conversione).

Detta disposizione ha portata innovativa e, in assenza di un’esplicita previsione normativa al riguardo, è priva di valore retroattivo e non può applicarsi alle fattispecie originatesi prima della sua entrata in vigore. Essa è infatti priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili 21/1/2021 n. 2061) non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene – in modo appunto innovativo – a introdurre un regime tariffario fisso e predeterminato (pari a 800 €) ancorato al singolo impianto insistente sul territorio, privando gli Enti locali di uno spazio discrezionale al riguardo: l’art. 1 comma 831-bis delinea una disciplina speciale “su misura” per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831.