Canone Unico

INFONDATA L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLE NORME SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE

In ogni caso, l’eccezione appare anche manifestamente infondata. Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 81, comma 3, Cost. è sufficiente sottolineare che, in applicazione del combinato disposto dei commi 817 e 831 bis, l. n. 160 del 2019, a fronte della soluzione adottata dal legislatore statale con l’introduzione di tale seconda disposizione, viene garantito al Comune di conservare l’equilibrio del gettito pregresso attraverso la modulazione in aumento dei criteri di determinazione dei canoni relativi agli altri tipi di occupazione di suolo pubblico, se del caso anche variando, sempre in aumento e sempre con riferimento alle altre tipologie di occupazione, l’importo della tariffa “standard” prevista dalla legge finanziaria. Parimenti, non si ravvisa alcuna violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza: infatti, la norma statale censurata dal Comune di Vicenza partecipa delle medesime finalità e rationes che caratterizzano, come più sopra visto, la disciplina speciale prevista per gli impianti di comunicazione elettronica (in particolare, d.lgs. n. 259 del 2003).

Parking Vectors by Vecteezy

PAGA LA TOSAP IL CONCESSIONARIO DELLE AREE DI SOSTA

Questa Corte ha più volta affermato che, nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città ed adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva verificare se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, in tal caso rimanendo integrato il presupposto della Tosap, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe l’area all’uso pubblico (Cass. n. 17620/2021, n. 16970/2021, n. 18102/2017, n. 11553/2004).

IL PROPRIETARIO DEL MEZZO PUBBLICITARIO SEMPRE RESPONSABILE PER L’IMPOSTA

Questo Collegio, osservato che l’ampio termine “dispone”, usato nel primo comma dell’art.6, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell’ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario

NON E’ ABUSIVA L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA QUALE SIA STATO CHIESTO IL RINNOVO

La pretesa del Comune si risolverebbe in una irrazionale limitazione della libertà di impresa dell’esponente, che si è diligentemente attivata per il rinnovo del titolo e alla quale non può essere inibito l’esercizio della propria attività,
oltre a tutto per un tempo non determinato, posto che il termine del procedimento amministrativo di rinnovo non risulta essere perentorio.

CANONE UNICO – Non è abusiva l’esposizione pubblicitaria la cui autorizzazione è in fase di rinnovo – TAR MI – Ordinanza cautelare 455 del 6/5/2021

Imposta comunale pubblicità: oggetto dell’imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato

In materia di imposta comunale per la pubblicità oggetto dell’imposta è il “mezzo disponibile” anche se non “effettivamente utilizzato”, con la conseguenza che non è onere dell’Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la “diffusione dei messaggi pubblicitari” (cfr. Cassazione sentenza n. 12783 del 2018: “è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993 afferma che “La diffusione di messaggi pubblicitari… è soggetta all’imposta…” sulla pubblicità, ma si deve tener conto:

– che l’art. 5 è solo una norma integrativa dell’oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione;

– che, l’art. 7 assume come parametro per la sua determinazione la “superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell’impianto;

– che l’art. 8 prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare;

– che l’art. 6 prevede che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità… è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”;

– che l’art. 12 si limita a disciplinare l’applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie).