INFONDATA L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLE NORME SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE
In ogni caso, l’eccezione appare anche manifestamente infondata. Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 81, comma 3, Cost. è sufficiente sottolineare che, in applicazione del combinato disposto dei commi 817 e 831 bis, l. n. 160 del 2019, a fronte della soluzione adottata dal legislatore statale con l’introduzione di tale seconda disposizione, viene garantito al Comune di conservare l’equilibrio del gettito pregresso attraverso la modulazione in aumento dei criteri di determinazione dei canoni relativi agli altri tipi di occupazione di suolo pubblico, se del caso anche variando, sempre in aumento e sempre con riferimento alle altre tipologie di occupazione, l’importo della tariffa “standard” prevista dalla legge finanziaria. Parimenti, non si ravvisa alcuna violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza: infatti, la norma statale censurata dal Comune di Vicenza partecipa delle medesime finalità e rationes che caratterizzano, come più sopra visto, la disciplina speciale prevista per gli impianti di comunicazione elettronica (in particolare, d.lgs. n. 259 del 2003).