Imposta Pubblicità

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L’assenza del Piano Generale Impianti Pubblicitari non legittima il diniego

la mancanza degli strumenti regolatori non è ragione sufficiente per negare l’autorizzazione all’istallazione dei cartelli pubblicitari di cui si discute giacché, nelle more della relativa approvazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere compresso il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito (cfr. anche: ordinanza di questo T.a.r. n. 73/2019); inoltre, il concorrente interesse pubblico può essere tutelato attraverso il rilascio di un’autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all’adozione della suddetta regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti stessi alla sopravvenuta disciplina.

I diritti di istruttoria devono essere legati alla complessità della pratica

Come si è osservato, l’ordinamento non consente agli enti locali di determinare liberamente la quantificazione dei diritti di istruttoria i quali, invece, vanno stabiliti, nel loro preciso ammontare, in relazione alla specifica tipologia di atto e soprattutto alla complessità dell’attività istruttoria normalmente richiesta per il suo rilascio. Il rispetto del principio di proporzionalità, che governa l’esercizio del potere discrezionale limitativo della sfera giuridica del destinatario, avrebbe richiesto di stabilire tariffe per i diritti di segreteria collegate e parametrate alla reale difficoltà dell’attività istruttoria effettuata per esaminare tutta la documentazione posta a base dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad apporre pannelli pubblicitari su cantieri o ponteggi edili.

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni “Silenzio-assenso” – Esclusione

Non ignora la Corte come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che (Cass.n.18565/2017) è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzioassenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, esigenze che sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario.

IN ARGOMENTO:

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Dovuta per le esposizioni pubblicitarie all’interno del centro commerciale

Massima:  Lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo “aperto al pubblico”, ancorché la proprietà dell’area possa stabilire particolari condizioni per l’accesso. Per tale ragione coloro che gestiscono un’attività all’interno di un centro commerciale devono pagare l’imposta comunale sulla pubblicità, se espongono una targa in corrispondenza dell’esercizio o altre pubblicità.