La decisione del giudice di appello si appalesa conforme al dato normativo richiamato, poiché l’art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993, intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (tra le altre, Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento all’art. 6, D.P.R. n. 639 del 1972). Né vale richiamare la nozione d’insegna di esercizio, che assolve la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica, ipotesi che qui non ricorre essendo pacificamente altrove la sede della società Benazzato Gru, per cui neppure può trovare applicazione l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dall’art. 17, comma 1 bis, primo periodo, D.Lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 27496/2014). La decisione del giudice di appello non è censurabile in quanto si regge sull’affermazione che la scritta “Benazzato” costituisce mezzo pubblicitario, e giustifica la richiesta del tributo, essendo l’informazione pubblicitaria del marchio percepita, nell’immediatezza, in associazione con la gru su cui è apposta, la quale costituisce il prodotto dell’attività imprenditoriale esercitata dalla società contribuente, ed in ragione della sua dimensione, ed ubicazione in “luogo visibile al pubblico”, in grado raggiunge una pluralità di potenziali acquirenti.
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