Imposta Pubblicità

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 9935 del 20/4/2018 – Accertamento – Motivazione – Requisiti – Notifica – Modalità

“Non coglie, dunque, nel segno, la censura di cui all’ultimo motivo di ricorso, atteso che il principio espresso da questa Corte in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, quanto al fine di porre l’interessato in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza e di intellegibilità tale da consentirgli un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa (cfr., tra le molte, Cass. 6 febbraio 2015, n. 16836; Cass. sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16836), va rapportato alla diversa natura e funzione proprie di ciascun atto (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 10 giugno 2009, n. 13395; Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25329). A ciò consegue che, essendo il calcolo dell’imposta nella fattispecie in esame predeterminato per legge e non essendo possibile equivocare, alla stregua della diligenza media dell’operatore del settore, sul fatto che il numero (5) indicato negli atti notificati si riferisse non alle persone ma ai volantini — stante l’irrilevanza della quantità del mezzo diffusivo adoperato stabilita dalla stessa disposizione normativa — la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto gli atti impositivi legittimi sotto il profilo del rispetto dell’obbligo motivazionale”

… le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20 Ric. 2015 n. 20149 sez. MT – ud. 07-02-2018 -4- luglio 2016, n. 14916) hanno provveduto, in generale, a ridisegnare in termini del tutto residuali la categoria dell’inesistenza delle notificazioni ad ipotesi che non sono in alcun modo riconducibili al caso di specie, riguardante impugnazione proposta nei termini avverso atti notificati presso sede secondaria della società. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati, essendo afferenti alla medesima circostanza.

CONFORMI:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 9492 del 18/4/2018 – Mezzi di identico contenuto in connessione

“In tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza.” (Cass. n. 23567/2009, Cassazione-16315-del-28.6.2013, Civile Ord. Sez. 6 Num. 22322 Anno 2014).”

IMPOSTA PUBBLICITA’- Cassazione – Sentenze 9490/2018 e 6917/2017 – Autonoleggi in aeroporto – Esenzione – Condizioni

Autonoleggi – Accesso all’area solo da parte della clientela – Esenzione – Condizioni

“…le scritte”Sixt” apposte su paline e cassonetti assolvono alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, “il cui accesso è riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano”, non si pone in contrasto con il quadro normativo che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità, secondo l’interpretazione costantemente data da questa Corte.…la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società Win Rent, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale milanese…

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Veicoli – Esenzione – Solo per le imprese di trasporto – Cassazione – Sentenza 8276 del 4/4/2018

“come risulta già dal semplice dato letterale, la norma è quindi diretta al vettore che, in quanto tale, nell’espletamento di un contratto di trasporto, svolga la sua attività per conto proprio o ‘anche’ per conto di terzi (ma, in tale ultima ipotesi, come subvettore in esecuzione di un contratto di subtrasporto stipulato con il primo vettore); e non si rivolge pure all’impresa di produzione che effettui, come attività strumentale, il trasporto della merce prodotta; “