Imposta Pubblicità

Un breve revival – IMPOSTA PUBBLICITA’ – TOSAP/COSAP – Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico – Legge 25 marzo 1997, n. 77 – Art. 6

Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico
In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonchè per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Giurisprudenza sull’argomento:

IMPOSTA PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tar Rm – Sentenza n. 5723 del 11/5/2017 – Manifesti di propaganda ideologica – Contenuto non censurabile d’ ufficio

Diritti Affissioni – Manifesti – La fonte primaria che regola la materia (il d.lgs. n. 507/93) tutela infatti, oltre l’interesse finanziario dell’ente locale, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene, e altri interessi collettivi, con precipuo riguardo alle modalità e alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni (cfr. Cass. civ. sez. I^, sentenza n. 4506 del 5.3.2004).

Tale compendio normativo non conferisce però all’ente locale il compito di sindacare nel merito il contenuto della affissioni proprio perché sia gli slogan pubblicitari che le affissioni di altra natura costituiscono una libera forma di manifestazione del pensiero.

Diversamente opinando si conferirebbe all’amministrazione un potere di “censura”, in aperto contrasto con i valori protetti dalla Carta fondamentale.

 

DIFFORME:

“Ritenuto, in conclusione, che il provvedimento comunale non appare viziato da carenza di motivazione laddove nega l’affissione per, alla luce del rammentato atto regolamentare comunale, una possibile violazione di norme poste a protezione della coscienza individuale ed a tutela di ogni confessione religiosa”

 

PUBBLICITA’ – Impianti abusivi – Omessa vigilanza – Danno erariale – E’ configurabile – Corte dei Conti – Abruzzo – Sentenza n. 50 del 4/5/2017

A fronte di una sistematica disattenzione nella gestione del fenomeno della pubblicità abusiva, sia sotto il profilo autorizzativo/concessorio, che sotto quello fiscale e sanzionatorio, da cui emergono mancati introiti da sanzioni amministrative, imposta di bollo, diritti di istruttoria e segreteria, scatta un pregiudizio patrimoniale nei confronti dell’Ente tale da configurare precise responsabilità amministrative per i funzionari e per gli amministratori.

L’ omessa adozione di iniziative volte a contrastare e a rimuovere il fenomeno dell’abusivismo pubblicitario, desumibile anche dal non aver assunto provvedimenti quali diffide, sanzioni, rimozioni coattive o inviti alla regolarizzazione, finisce poi con l’ingenerare un negativo impatto estetico dell’impiantistica abusiva sull’assetto urbano.

In tale contesto, risultando ignorate le disposizioni e le prescrizioni di cui al Codice della strada per la collocazione degli impianti, si pongono inoltre serie criticità e pericoli anche in ordine alla sicurezza della circolazione stradale.

Non può essere invocato ad esimente, nel periodo contestato, il rilievo dell’intervenuto incremento del gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità dipendendo, quest’ultimo, da fattori diversi. Viene tra l’altro rievato anche che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.