Imposta Pubblicità

Niente PUBBLICITA' di rilevanti dimensioni sugli edifici poste in zone a vincolo

Niente PUBBLICITA’ di rilevanti dimensioni sugli edifici in zone a vincolo

le valutazioni espresse dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità di queste ultime, per cui possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire il proprio personale giudizio storico o paesaggistico con quello dell’Amministrazione (cfr. sul punto, fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, sentenza del 10.6.2011 n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata).

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Rappresentazioni grafiche senza logo o nome pagano l’IMPOSTA PUBBLICITA’ se svolgono comunque funzione di richiamo pubblicitario

anche delle rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell’azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare il messaggio pubblicitario, in relazione alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio ad una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alle finalità di richiamare l’attenzione dell’acquirente ed invogliarlo all’acquisto (Cass. 23240/2019 e Cass.1360/2019; Cass. 1359/2019).

SULL’ARGOMENTO:

 

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Le morosità fiscali pregiudicano il rilascio dell’autorizzazione pubblicitaria

Ne deriva un quadro di misure che non possono essere qualificate come introduttive di sanzioni in senso stretto, ma volte ad escludere la possibilità di ottenere un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del  richiedente, quando lo stesso si trovi ad essere debitore del Comune in relazione a tributi e canoni. E che non di sanzioni si tratti è dimostrato dal fatto che la condizione di inadempienza può essere sanata nel corso del procedimento, così rimuovendo l’ostacolo al rilascio dell’autorizzazione

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L’imposta sulla pubblicità dell’insegna è dovuta sull’intera superficie se questa ha carattere “evocativo”

Nel caso di specie la CTR ha precisato che i pannelli de quibus, per materiale (metallo) e colore (rosso), avevano di per se stessi un carattere “evocativo” (i.d. la funzione attrarre l’attenzione dei potenziali clienti) e rendevano più efficace la “scritta” (bianca) che vi era riportata con la quale facevano “un corpo unico ed inscindibile”. Ha così dato conto del fatto che i pannelli erano, con la scritta, parte integrante del “mezzo pubblicitario”

IL PROPRIETARIO DEL MEZZO PUBBLICITARIO SEMPRE RESPONSABILE PER L’IMPOSTA

Questo Collegio, osservato che l’ampio termine “dispone”, usato nel primo comma dell’art.6, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell’ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario