Imposta Pubblicità

Imposta comunale pubblicità: oggetto dell’imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato

In materia di imposta comunale per la pubblicità oggetto dell’imposta è il “mezzo disponibile” anche se non “effettivamente utilizzato”, con la conseguenza che non è onere dell’Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la “diffusione dei messaggi pubblicitari” (cfr. Cassazione sentenza n. 12783 del 2018: “è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993 afferma che “La diffusione di messaggi pubblicitari… è soggetta all’imposta…” sulla pubblicità, ma si deve tener conto:

– che l’art. 5 è solo una norma integrativa dell’oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione;

– che, l’art. 7 assume come parametro per la sua determinazione la “superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell’impianto;

– che l’art. 8 prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare;

– che l’art. 6 prevede che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità… è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”;

– che l’art. 12 si limita a disciplinare l’applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie).

Paline e pensiline bus non utilizzate pagano l’IMPOSTA DI PUBBLICITA’

Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito
dell’arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla xxx  possono essere oggetto d’imposizione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse  per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI – Provvedimento di rimozione – Impugnabile solo davanti al giudice ordinario

Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d. lgs. n. 150/2011), irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).

Sulla sede dell’attività sono autorizzabili più INSEGNE DI ESERCIZIO

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non è individuabile una base normativa di un divieto di installazione su edificio aziendale di più insegne di esercizio e diun automatismo ostativo per insegne di esercizio ulteriori rispetto alla prima. Un tale effetto troverebbe “smentita, sia pure a fini tributari” nell’art. 2-bis co.6 del d.l. n. 13/2002, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 75/2002, il cui ultimo periodo prevede una forma di esenzione dal canone in caso di pluralità di insegne: infatti, “in coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa” (Cons. Stato, 29 marzo 2021, n.2587).

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – La nozione di insegna di esercizio secondo il Consiglio di Stato

Per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974; id. 25 novembre 2013, n. 5586).