Imposta Pubblicità

PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tribunale Bologna – Sentenza 1861 del 28/8/2019 – Esposizioni abusive – Committente e coobbligato

“L’estensione della responsabilità per l’infrazione al committente pubblicitario è pienamente coerente con i principi che regolano la contestazione dell’illecito amministrativo e con quelli che, in particolare, si applicano alle violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del D.Lgs. 507/93.Quest’ultimo, nel caso delle violazioni di norme regolamentari comunali in tema di pubbliche affissioni, all’art. 24, comma 2, stabilisce che la sanzione si applichi con la notifica del verbale agli «interessati », correttamente non identificandoli con i soli materiali autori della violazione (Cass. 3630/04).Negli stessi termini si esprime parimenti l’art. 14 L. 689/81 che esige, infatti, che la violazione, quando possibile, sia contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido o, altrimenti, che gli estremi della violazione siano notificati agli «interessati» residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall’accertamento.Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’imputazione della responsabilità pe r le affissioni non autorizzate in capo al committente pubblicitario discende dalla «proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione», e dal « rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi » del coobligato, ossia del committente del messaggio pubblicitario (Cass. 1040/12; 15000/06Trib. Bologna 1777/14 prodotta sub DOC.IV faSC. Comune di Bologna ).

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 20947 del 6/8/2019 – Frecce segnaletiche – Modalità di applicazione

“…La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 252/2012 secondo il quale «In’ tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d. Igs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo».”

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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IMPOSTA PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Cassazione – Sentenza 20707 del 31/7/2019 – Manifesti elettorali abusivi – Sanzioni – Trattamento

…”Alla luce del delineato quadro normativo i manifesti politici, tra cui vanno inclusi anche quelli elettorali, rientrano dal punto di vista tipologico nell’ampia categoria delle affissioni prive di rilevanza economica (Cass. 12312/2018; Cass. 22361/2014; Cass.9290/2006) e sono assoggettati alla relativa disciplina nei limiti temporali descritti, giustificando l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento, se effettuate in assenza dei descritti presupposti normativi, benché i messaggi pubblicitari di natura politica o ideologica non siano soggetti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità (Cass. 12312/2018; Cass. 9290/2006.”…

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 13636 del 21/5/2019 – Veicoli vigilanza privata – Imponibilità – Condizioni

“…Pertanto la norma de qua, pur prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta ove l’esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex lege, mostra tuttavia di considerare rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un’ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario…

..Ed invero la sentenza impugnata, pur invocando l’ipotesi esonerativa di cui all’art. 17 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 507 del 1993, non ha valutato il requisito dimensionale previsto dalla norma, con ciò omettendo di valutare sia il documento attestante la superficie del logo apposto sulle auto sia comunque di valutare tale dato alla stregua di fatto notorio…”

CONFORMI:

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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Ordinanza 13388 del 17/5/2019 – Dichiarazione tardiva – Sanzione omessa – Dovuta

Dal combinato disposto delle norme riportate si evince che, in caso di omessa o tardiva dichiarazione, viene applicata, in aggiunta all’imposta dovuta, una sanzione sotto forma di sovrattassa (nella misura del 100% dell’imposta dovuta) e che le sovrattasse vengono ridotte qualora il pagamento dell’imposta venga eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Orbene, fermo restando che la contribuente non ha invocato la riduzione, ma la non debenza, delle sanzioni irrogatele, la stessa, in violazione del principio di autosufficienza, non ha dedotto né, tanto meno, attestato quando le siano stati notificati gli avvisi di accertamento e, soprattutto, in quale data abbia eseguito il pagamento dell’imposta. In quest’ottica, incontestata l’affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui le comunicazioni relative alla installazione della targhe viarie sarebbero state successive rispetto alla condotta abusiva posta in essere (non potendo, per l’effetto, essere assimilate a richieste/istanze di autorizzazioni, ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale), non ricorrono neppure i presupposti per disapplicare in via incidentale il detto regolamento, nella parte in cui esclude in via assoluta che la presentazione della dichiarazione e dell’eventuale attestazione del versamento dell’imposta per la pubblicità (esposta senza preventiva autorizzazione) possa esplicare effetti sananti quanto alle sanzioni applicate.