“D’altronde, la generale giurisdizione del giudice tributario discende , anche nella specie, dall’art. 2 D.Lgs. 546/1992 ,per il quale «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio» facendosi salva e impregiudicata ogni altra attività della Procura della Corte dei Conti rivolta ad altri fini , dovendosi a parere della Commissione ritenere la giurisdizione della Commissione tributaria in ordine all’avviso de quo, in quanto «quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all’atto impositivo» (Corte di Cassazione, Sez.Unite, sentenza del 27 gennaio 2011 n. 1865 ), considerandosi che la controversia non concerne presunte irregolarità nella condotta posta in essere in ordine al riversamento dell’imposta assolta dai clienti, ovvero la mera gestione del denaro spettante al Comune, ma l’esistenza dell’obbligazione tributaria nei confronti dei soggetti che hanno pernottato nell’albergo, nei termini di cui alle difese di parte appellante.”
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