Ici

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Decorrenza della rendita catastale a seguito di sentenza passata in giudicato

”In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione
dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.

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ICI – Abitazione principale – Agevolazione – Si applica alle sole persone fisiche

La disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’ICI a decorrere dal 2008, il d.l. 27 maggio 2008, n. 93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. È da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la società ricorrente possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione.

La Cassazione torna sul concetto di pertinenza ai fini IMU/ICI

questa Corte, in numerose occasioni, ha affermato che la nozione di pertinenza ai fini della esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art.817 c.c. ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (per questa affermazione di principio v., tra altre, Sentenza n. 27572 del 30/10/2018 Sez. 5, Sentenza n.18470 del 21/9/2016)

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Legittima la notifica collettiva agli eredi all’ultimo domicilio del de ciuius

Massima:  In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ. in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie ed è nulla la notifica dell’avviso di accertamento Imu non avvenuta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius ma nella residenza anagrafica di una coerede. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 752 e 1295 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 18451/16; 22426/14.