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IMU – Immobile ministeriale – Utilizzo a fini non istituzionali – Imponibilità – CTR SARDEGNA – Sentenza 65 del 29/1/2021

…il Ministero della Difesa ha affermato che l’immobile in questione è destinato a fini istituzionali, ma di fronte alle contestazioni del Comune, che con idonea documentazione (quale: materiale pubblicitario e prezziario dei soggiorni) ha dimostrato lo svolgimento di attività ricettiva, il Ministero non è stato in grado né di confutare le contestazioni del Comune, né di provare in concreto lo svolgimento di attività istituzionali…

IMU – Abitazione principale – Requisiti dimostrabili per ogni annualità – CTR CAMPANIA – Sentenza 785 del 26/1/2021

Nella fattispecie, l’accertamento compiuto dal giudice tributario nella diversa annualità, sul cui passaggio in giudicato
non vi è contestazione, non può essere esteso agli anni successivi in quanto tale valutazione non investe un
elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di
imposta, posto che sia le condizioni di erogazione del servizio sia le concrete modalità di attuazione dello stesso
costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per
ciascun periodo di imposta.

ICI – RISCOSSIONE – Conto postale e commissioni – Abuso posizione dominante – Irricevibilità – CGEU – Sentenza 3/3/2021

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Concorrenza – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Condizioni di applicazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Gestione del servizio di conto corrente postale per la raccolta dell’imposta comunale sugli immobili – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Commissioni fissate unilateralmente dall’impresa beneficiaria – Abuso di posizione dominante – Articolo 102 TFUE – Irricevibilità»

ICI/IMU – Onlus – Attività sanitaria – Esenzione – Requisiti – CTR GE – Sentenza 31 del 14/1/2021

E stato cosi affermato “che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; aggiungendo, quindi, con specifico riferimento all’attività didattica svolta da scuola paritaria, che non basta ad escludere il carattere economico dell’attività il rispetto delle condizioni quali il soddisfacimento degli standard d’insegnamento, l’accoglienza degli alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva e la garanzia della non discriminazione nell’accettazione degli alunni e l’obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nell’attività didattica, essendo necessario, al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio .

(Cass. VI 3 maggio 2017 n. 10754).

La dimostrazione richiesta dalla giurisprudenza non è stata fornita dalla appellante onde la complessiva infondatezza della sua pretesa.