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Per l’esenzione IMU degli immobili merce serve la dichiarazione

L’esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, spetta a condizione che entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, sia presentata apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio. (G.T.).

Riferimenti normativi: d.l. 31 agosto 2013, n. 102l. 28 ottobre 2013, n. 124.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. nn. 21465/20; 15407/2017; 4333/2016; 2925/2013; 5933/2013.

tributi locali

Determinazione del valore venale di un’area edificabile ai fini IMU/ICI

La corretta tassazione ICI/IMU di un’area fabbricabile è prioritariamente incentrata sulla corretta individuazione dello specifico valore venale del terreno, nel senso che il prelievo tributario sarà compatibile al principio di capacità contributiva solo quanto la base imponibile sarà pari all’effettivo valore venale del terreno, valutato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DLgs. n.504/1992, quindi alla luce della sua reale potenzialità edificatoria o di altro utilizzo ammesso. Non tutte le aree fabbricabili hanno lo stesso valore venale; l’astratta edificabilità di un terreno non comporta ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter ad un terreno che può essere immediatamente edificato senza vincoli. Usando le parole della Suprema Corte, “l’equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi “non inedificabili”, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Pertanto, “se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto” . Per tassare un terreno astrattamente edificabile nel rispetto del principio di capacità contributiva, risulta necessario quindi, individuare in concreto l’esatto valore venale (di mercato) di quel terreno in quel determinato anno d’imposta.

 

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IMU – Assegnazione casa coniugale al coniuge e diritto di abitazione

L’appello è fondato, erroneamente la CTP ha ritenuto che la norma in questione abbia natura di agevolazione tributaria essa si limita a precisare quali siano i soggetti passivi di imposta, infatti ove si esprime “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione” assimila espressamente ai soli fini IMU tale assegnazione (che è pacificamente un diritto personale di godimento) a un diritto reale (diritto di abitazione) ampliando quindi la platea dei soggetti legittimati passivi.