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IMU non dovuta in caso di revoca della concessione demaniale

Massima:  Atteso che in materia di IMU è soggetto passivo, fra gli altri previsti dall’art.9 co. 1 del d.lgs. 23/2011, nel caso di concessione di aree demaniali, il Concessionario, che con l’atto concessorio ha acquisito il possesso qualificato del bene, per cui in caso di revoca della concessione con la perdita di tale titolo viene meno l’obbligo contributivo a nulla rilevando che il bene non sia stato restituito e l’attività risulti di fatto proseguita.

Riferimenti normativi: art.9 co. 1 d.lgs. 23/2011. –  Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 20977/21; 25249/19.

Immobili religiosi esenti se trattasi di abitazioni dei membri della comunità

Questa Corte già in passato ha statuito che l’esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un’attività non commerciale, ma diretta alla “formazione del clero e dei religiosi”

ICI/IMU – Esenzione – Utilizzo per lo svolgimento di compiti istituzionali – Previa condizione che il bene sia anche posseduto dall’ente che svolge l’attività

Massima:

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di specie la CTR ha rilevato che sulla base di un contratto di comodato, l’immobile oggetto del giudizio non era utilizzato direttamente dalla Fondazione che chiedeva l’esenzione dell’ICI ma era utilizzato da una cooperativa esercente il “commercio etico equo solidale”, attività coerente con quella svolta dalla Fondazione, o comunque coerente con i suoi fini istituzionali, ma svolta da altro soggetto diverso dal possessore e proprietario del bene, circostanza che preclude l’agevolazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7, d. lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 13691/19.

TESTO INTEGRALE NON DISPONIBILE

IMU/ICI – Accertamento sulla base delle risultanze catastali – Vendita dell’immobile – Esibizione del rogito – Rileva – Annullamento

Massima:

In materia di Imu non è dovuta l’imposta richiesta dal Comune che ha tenuto conto unicamente delle risultanze catastali che hanno un rilievo esclusivamente fiscale e non una portata civilistica che si rinviene invece nei registri immobiliari e negli atti notarili di trasferimento delle proprietà, ove il contribuente dimostri con atto notarile la previa avvenuta vendita dell’immobile oggetto dell’imposta. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt, 1, 2, 3 d.lgs. 504/1992.

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IMU comunque dovuta dal proprietario per il terreno occupato abusivamente

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che nella specie
l’occupazione abusiva del terreno e quindi il non possesso dello stesso da parte della contribuente non può essere assoggettato ad IMU in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile che è il presupposto dell’imposta; difatti il terreno di proprietà della contribuente in realtà è stato abusivamente occupato e recintato da due società proprietarie di terreni confinanti, tanto che la contribuente ha dovuto agire con una azione di rivendicazione – ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente non fosse tenuta al pagamento dell’IMU pur essendo proprietaria del terreno.