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ICI – Anche la notifica per “compiuta giacenza” salva prescrizione e decadenza

Infondata è anche la censura di parte ricorrente relativa alla eccepita prescrizione delle somme iscritte a ruolo e decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, posto che nel caso di specie nessuna prescrizione e decadenza può ritenersi intervenuta, avendo l’ente impositore regolarmente notificato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati così come previsto dall’art. 1, comma 161, legge 27.12.2006 n. 296.

Ringrazio l’ Avvocato Alessandro Gravina per la preziosa segnalazione

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Per ICI/IMU e TARI grava sul contribuente l’onere della prova per invocare le agevolazioni

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c., si applica anche nel processo tributario e riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, condizione che, nel caso di specie, non appare sussistere atteso che la ricorrente neppure indica, riportandoli anche per stralcio nel ricorso per cassazione, gli atti nei quali la società concessionaria o il Comune , nel prendere posizione sui fatti di causa, si sono espresse a favore di quanto esposto dalla  contribuente (Cass. n. 12287/2018).

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Il comodatario non paga l’ICI

avendo dato la legge esclusiva rilevanza, nell’indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine “possesso“, utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale.

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ICI/IMU/TASI – Buona fede ed affidamento comportano l’annullamento delle sole sanzioni

La circostanza che per aver omesso i dovuti controlli o altre ragioni sulle quali non compete a questa Commissione indagare, il Comune non abbia contestato i mancati versamenti già dall’anno d’imposta 1996, dal quale l’immobile risulta essere inutilizzato, non costituisce una valida ragione per considerare l’imposta non dovuta anche per il futuro e tanto meno per annullare gli avvisi di accertamento relativi alle annualità ancora accertabili al momento in cui il Comune si è avveduto che le imposte erano state omesse. Pertanto l’ipotesi di affidamento e buona fede risulta accoglibile limitatamente alle sanzioni, come del resto ritenuto dall’Ente locale, che ha già provveduto in tal senso.

Ai fini IMU non bastano i consumi elettrici bassi per disconoscere l’agevolazione per l’abitazione principale

Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure, laddove ha ritenuto non superata la prova presuntiva della residenza anagrafica, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs n. 504/1992 per l’abitazione principale, stante che l’esiguità dei consumi dell’energia elettrica appariva giustificata dallo stile di vita del c o n t r i b u e n t e .