Ici

Nessuna agevolazione IMU se l’inagibilità dell’immobile non è a conoscenza del Comune

Questa Corte ha di recente affermato che, nell’ipotesi di immobile inagibile, l’IMU  (come l’ICI) deve essere ridotta, in applicazione della disposizione sopra riportata, anche  in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare
i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo  cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al  Comune (Cass., Sez. 6-5, n. 8592 del 26/03/2021).  Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di avere dichiarato al Comune le condizioni dei capannoni, né che queste ultime, nell’anno di  riferimento, fossero al medesimo note, producendo, anzi, solo anni dopo una perizia giurata
in pendenza di giudizio.

ICI/IMU – Abitazione principale – Agevolazione – Classamento categoria delle Abitazioni – Necessita – Accatastamento cat. A/10 – Mancato riconoscimento dell’agevolazione – Legittimità

Non compete l’agevolazione Ici/Imu quale abitazione principale, ancorché tale destinazione dell’immobile risulti documentata e provata, se accatastato in categoria A/10 a nulla influendo la circostanza che la legge, nell’ambito delle categorie degli immobili del gruppo A, escluda dall’esenzione solo quelli A/1, A/8, A/9. L’agevolazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi a quelli di categoria A/10 difettando per questi la destinazione abitativa. Il Collegio ha sottolineato l’esigenza di fare riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dall’effettiva destinazione evidenziando altresì che il contribuente ha diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, incluse quelle relative all’Ici/Imu, solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono.

ICI/IMU – Va provata la “rottura” dell’unione coniugale per l’agevolazione prima casa con coniuge in residenza diversa.

La CTR ha escluso l’agevolazione non perché la moglie del ricorrente si fosse allontanata e vivesse in altro comune (questa circostanza ammette di per sé l’agevolazione quando ciò dipenda dalla rottura dell’unione coniugale ), ma perché , in fatto, ha ritenuto non provata proprio quest’ultima rottura. Infatti, la CTR ha ritenuto che difettasse il presupposto dell’agevolazione perché il coniuge viveva altrove e non era  affatto pacifico che nella casa in questione ci vivesse il Rinaldi con il nucleo  familiare residuo. In tal senso, occorreva che il contribuente fornisse la prova  che l’abitazione costituiva dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi  familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito fosse  riscontrabile solo per il medesimo.

IMU – Comunione dei beni ed istanza di rimborso – Condizioni

Orbene in assenza di una specifica diversa dichiarazione che doveva essere resa entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore della legge deve ritenersi che tacitamente e per fatti concludenti (dichiarazione ICI e dichiarazione dei redditi
presentata dal B.) i coniugi avevano inteso inserire anche l’immobile di via G. 136 nel perimetro dei beni ricadenti
nella comunione matrimoniale in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi “ipso iure” agli
acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento (cfr conf Cass. Civ. ord. 7872 del 19.3.2021) .

ICI – Non basta la disponibilità dell’immobile per beneficiare dell’esenzione “prima casa”

risulta, pertanto, irrilevante la situazione di disponibilità della cosa che il giudice del gravame ha posto a fondamento delle agevolazioni in discorso, in quanto disgiunta dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al contribuente che, nei termini in cui il giudice del gravame ha definito la controversia, finirebbe per usufruire più volte di un’agevolazione che si correla al possesso di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;