Ici

Attività recettizia ed attività recettiva sono la stessa cosa. Pagano l’ICI gli immobili di enti religiosi in cui si svolga anche attività commerciale

  • Civile Ord. Sez. 6 Num. 31007 Anno 2021

    va rilevato, in via preliminare, che i termini “attività recettizia” ed attività recettiva” si equivalgono sul piano lessicale, avendo essi il medesimo significato; fatta tale premessa, si rileva che la CTR, quando ha parlato dell’attività “recettizia” svolta dall’Ordine ricorrente non ha inteso riferirsi a quella svolta nei confronti dei propri religiosi, ma all’attività recettiva svolta con finalità commerciali in favore di terzi; inoltre, la sentenza impugnata, pur avendo dato atto che l’Ordine dei chierici regolari minori ricorrente era un ente ecclesiastico, ha rilevato che il medesimo
    aveva omesso di provare, come sarebbe stato suo onere, che gli 11 cespiti assoggettati all’ICI fossero stati effettivamente e concretamente utilizzati per finalità religiose ed assistenziali e non per finalità commerciali

L’ICI si paga anche sull’immobile oggetto di sequestro penale per abuso edilizio

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31783 Anno 2021

in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal
pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti”.

ICI/IMU – Giacimento – Terreno agricolo o cava estrattiva ? Rileva solo quanto indicato nello strumento urbanistico

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30752 Anno 2021

Vanno pertanto applicati alla fattispecie i principi consolidati secondo cui ciò che assume rilievo ai fini fiscali è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma. Con riferimento all’adozione del provvedimento di inserimento nel polo estrattivo, che incide per ciò stesso sulle qualità rilevanti ai fini fiscali, la giurisprudenza lo ha ritenuto rilevante anche quando lo strumento urbanistico non si sia concluso con l’approvazione (Cass. 26120/2007; sulla ininfluenza dell’adozione di strumenti attuativi del PRG v. Cass. 23045/ 2016 e Cass. 20817/2017).

Cassazione – Ordinanza 30752 del 29/10/2021

Ai fini ICI rileva soltanto la la classificazione A6 o D10 e non la effettiva destinazione degli immobili

  • Civile Ord. Sez. 5 Num. 29283 Anno 2021

    Per costante giurisprudenza di questa Corte non conta la destinazione effettiva degli immobili (tranne che nel caso di immobili non accatastati) ma conta soltanto la classificazione A6 (per l’abitativo ) ovvero D10 (per la destinazione speciale )

    Cassazione – Ordinanza 29283 del 21/10/2021