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ICI/IMU – Associazione sportiva dilettantistica – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 25621 del 22/9/2021

Sul punto, si rileva che, in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’articolo 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative e, dunque, anche delle associazioni sportive dilettantistiche, dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al Coni

IMU – Agevolazioni – Condizioni di degrado fisico e di inabitabilità – Dichiarazione ex art. 8 d.lgs. 504/92 – Non necessita nel caso di previa conoscenza da parte del Comune – Sentenza del 10/09/2021 n. 4005 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 5

La Commissione Tributaria Regionale, rigettata l’eccezione del Comune di Roma ritenendo adeguati i motivi di impugnazione ex , ha accolto l’appello, dichiarato ammissibile, di parte contribuente. In riforma art. 53 d.lgs. 546/92 della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, per la mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili prevista dall’ , il ricorso introduttivo proposto art. 8 d.lgs. 504/92 avverso gli avvisi di accertamento n. 0 62175 e 62176 relativi all’Imu richiesta per gli anni 2012 e 2013 avendo ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 d.lgs. , la CTR ha ritenuto spettanti le agevolazioni atteso che le reali condizioni degli immobili, a prescindere dalla 504/92 omessa previa presentazione della dichiarazione di inagibilità, erano note all’Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.

IMU – Terreno non più edificabile – Procedimento compensativo con assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere su altra area – Assenza di presupposto – Sentenza del 02/09/2021 n. 3992 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 2

Non sussistono i presupposti per legittimare la richiesta dell’Imu in relazione ad un’area, prima edificabile e poi assoggettata con legge regionale ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta, ove inserita nel programma di cd. compensazione urbanistica adottato, nel caso di specie, dal Comune si Roma, ancorché il procedimento compensatorio, caratterizzato per di più dai tempi incerti per la sua definizione, non risulti concluso non essendo stata specificamente individuata ed assegnata al proprietario la cd. area di atterraggio, ossia l’area sulla quale deve essere trasferita l’edificabilita’ gia’ cessata sull’area di cd. decollo. La CTR ha rigettato la pretesa del Comune di Roma che sosteneva la legittimità dell’imposizione nel periodo (c.d. di “volo”), successivo all”apposizione del vincolo
assoluto sull’area originaria e successivo alla fase di “decollo”, costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitario, ma antecedente alla certa individuazione ed assegnazione dell’area di sfruttamento compensativo, c.d.fase di “atterraggio“.

IMU – Scuola paritaria – Esenzione – Gratuità dell’attività – Requisito indispendabile – Cassazione – Ordinanza 24243 del 8/9/2021

la CTR non ha adeguatamente valutato gli anzidetti criteri, idonei ad escludere la natura commerciale dell’attività svolta negli immobili destinati all’esercizio dell’attività didattica; avrebbe dovuto invero essere verificata in concreto la gratuità dell’attività svolta, ovvero che gli eventuali importi versati fossero, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione (cfr. Cass. n. 28578 del 2020; Cass. n. 1031 del 2021; Cass. n. 4502 del 2012; Cass. n. 14226 del 2015)

IMU – Fabbricati rurali – Dirimente il dato catastale – Cassazione – Ordinanza 23386 del 24/8/2021

a fronte del dato obiettivo che, per come deduce la ricorrente, espone il classamento di tre unità immobiliari in categoria D/10 e,
quanto ai residui immobili in contestazione, l’attivazione della ricordata procedura di variazione catastale, con conseguente annotazione apposta agli atti quanto alla loro ruralità, – classamenti, questi, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente locale, – inconcludente rimane, pertanto, la ratio decidendi della gravata sentenza che, nel rilevare la cessazione dell’attività agricola, non ha dato conto delle obiettive emergenze catastali degli immobili né ha operato una qualche distinzione tra fabbricati rurali a destinazione abitativa, – in quanto tali esclusi dalle citate disposizioni in tema di IMU (v. sub 3.1 che precede), – ovvero di natura strumentale (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3 bis, cit.)