Imu

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IMU – ATER/IACP – Esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 16055 del 9/6/2021

Ebbene questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l’edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010).

Coltivatore diretto e Imprenditore Agricolo professionale – Le differenze ai fini ICI/IMU – Cassazione – Ordinanza 12852 del 13/5/2021

Ai fini della qualifica di coltivatore diretto, per la Cassazione, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro. Lo I.A.P. non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso “conduca” direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo. Quindi, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo I.A.P., in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto con l’esercizio di un’attività sul campo, che può esprimersi con modalità direzionali e organizzative dell’attività agricola e di allevamento del bestiame. Diverso, pertanto, anche il trattamento che ne discende ai fini ICI/IMU.

IMU – Leasing – Risoluzione anticipata – Spetta al proprietario – CTP PC – Sentenza 82 del 27/5/2021

La tesi “contrattuale” è da ritenersi condivisibile anche in questa sede… si osserva, come, perfezionatasi la risoluzione, e venuto meno un titolo che legittimi il conduttore alla detenzione del bene, il diritto di “proprietà” si espande nel pieno delle sue funzionalità, potendo lo stesso bene essere liberamente “ceduto” a terzi…

Ringraziamo l’Avvocato Giorgio Mangiaracina

IMU – Ente non commerciale – Scuola paritaria – Esenzione solo se sussistono requisiti oggettivi e soggettivi – Cassazione – Ordinanza 14317 del 25/5/2021

In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da I.M.U. sono le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo);

2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto);

3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità) (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578 – a quest’ultima pronunzia, comunque, si rinvia per la precisa e dettagliata enunciazione dei principi sul quadro normativo).

ICI – Prescrizioni diverse per omesso versamento e omessa dichiarazione – Cassazione – Ordinanza 13421 del 18/5/2021

questa Corte ha statuito che in tema d’ICI, ai fini dell’individuazione del “dies a quo” del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall’art. 1, comma 161, della 1. n. 296 del 2006, occorre distinguere l’ipotesi di omesso versamento dell’imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa).