Imu

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Esenzione IMU per gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla L R. Abruzzo 96/1996

Massima:

La Legge di Bilancio 27.12.2013, n.147, all’art. 1, co. 707 punto 3/B, integrando l’art. 13 del DL n. 201/2011 ha escluso la tassazione per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008: in tale definizione sono da ricomprendersi anche gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 e s.m.i. La loro natura di alloggi sociali è confermata altresì dal comma 1, dell’art. 6 della L.R. n. 44/1999 che stabilisce che la Regione “…riconosce la funzione sociale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” e, pertanto, per gli stessi vige l’esenzione dal pagamento Imu ai sensi dell’art. 13, c 2 lett. b) DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.

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Ante 2020 piattaforme petrolifere soggette alla disciplina ordinaria IMU

Massima:

L’art. 38 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 introduce, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria; diversamente, per le annualità antecedenti al 2020, le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. V, Sent., 24-02-2016, n. 3618) che ha ritenuto esistente la potestà impositiva degli enti locali nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. Ancorché, infatti, il mare non sia ricompreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili e quindi, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. L’imposizione comunale sulle piattaforme petrolifere risponde, inoltre, al principio del beneficio. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.

IMU – Enti non commerciali – Niente esenzione se la retta non è simbolica

La CTR avrebbe dovuto verificare che la retta pagata dagli alunni della struttura non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione (Cass., sez. 5, 2173/2012, n. 4502), non potendo assumere rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi (Cass. n. 14226/2015).

Sulla base delle considerazioni svolte, i criteri che la CTR ha ritenuto soddisfatti nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, non possono ritenersi idonei ad escludere la natura economica delle attività svolta nell’immobile destinato all’esercizio dell’attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova della concreta non distribuzione degli utili e del rapporto retta-costi, il solo regolamento approvato dall’ente.

IMU – Il fondo patrimoniale tra coniugi non sempre configura la proprietà

Massima:  La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinchè i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà deI beni compresi nel fondo perché l’art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l’accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, né è conferente l’argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell’Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 167 e 168 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 19166/2003; 15171/2009; 3085/2016.