Imu

ICI – Dichiarazione – Violazione ultra annuale e continuazione – Cassazione – Sentenza 13068 del 30/6/2020

Conferma l’invocabilità della continuazione in materia la più recente giurisprudenza, per la quale, in tema di ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex articolo 12, comma 5, del d. Igs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016).
Pertanto, deve ritenersi che, in generale, la continuazione possa trovare spazio con riguardo all’ICI e che, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni (come l’omessa dichiarazione), si applichi l’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

IMU/TASI – Cassazione – Ordinanza 7227 del 13/3/2020 – Leasing – Tasi – Dovuta dall’utilizzatore

L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di << possesso»civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l’art-9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o in corso di costruzione»che , come tali non possono essere detenuti ; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile .

ICI – Locali di Onlus a fini non istituzionali – Esenzione – Non spetta – CTR TOSCANA – Sentenza 1889 del 17/12/2019

“Ciò posto si osserva che l’articolo 7 co. l lettera i) del d.lgs. 504/92 stabilisce che l’esenzione dall’imposta locale richiede contemporaneamente il rispetto di tre requisiti: vi dev’essere un utilizzo diretto da parte di un ente non-profit riconducibile alla definizione data dall’articolo 73 lettera C del Tuir; l’attività effettivamente svolta nell’immobile deve rientrare nell’ambito di quelle individuate dalla norma sopra citata (attività previdenziali e assistenziali, sanitarie, didattiche, sportive e ricreative eccetera); essa deve essere esercitata con modalità non commerciali prive di scopo di lucro, attuative di principi di solidarietà e sussidiarietà e, per loro natura, non in concorrenza con altri operatori del medesimo settore.”

ICI/IMU -Immobili inagibili – Esclusione dall’imposta – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 31496 del 3/12/2019

“Dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 1, comma 2, e 8 comma 1, del dlgs. n. 504 del 1992 emerge, infatti, l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito (e di conseguenza del rilascio del certificato di abitabilità), atteso che l’art. 8, comma 1, consente solo di ridurre l’imposta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, ma non di escludere dall’imposta un fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince l’assoggettamento, comunque, all’imposta di fabbricati presumibilmente non idonei a produrre reddito.”

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IMU – Cassazione – Sentenza 29973 del 19/11/2019 – Leasing – Risoluzione contratto e riconsegna immobile –

“Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”