Imu

ICI/IMU – Cassazione – Sentenza 16550 del 20/6/2019 – Trustee – Soggetto passivo – Condizioni

“Conclusivamente, può dirsi che l’ICI (oggi IMU), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall’uso che si faccia del bene. Di conseguenza individuarne il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi dell’art. 3 del D.Igs. 504/1992, non viola di per sé il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l’imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.”

IMU/ICI – Ente senza scopo di lucro che svolge attività commerciale – Nessuna esenzione – Cassazione – Sentenza 10123 del 11/4/2019

rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali  ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione UE: – qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento  da parte dell’utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni – di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso non è commerciale l’attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente. ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione

ICI – Imprese in Amministrazione Straordinaria – Inesigibilità – Non sussiste – Cassazione – Ordinanza 7397 del 15/3/2019

“Dalla piana lettura della norma si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell’amministrazione straordinaria. La disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e quindi non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, avendo il giudice del merito correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 alla fattispecie in esame, evidenziando le diverse finalità della procedura dell’amministrazione straordinaria rispetto a quella fallimentare. Nella fattispecie, in ogni caso, si controverte di accertamento del dovuto e non di riscossione ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992. “

ICI/IMU – Immobili associazioni sportive – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 7418 del 15/3/2019

Le condizioni dell’esenzione sono cumulative: devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente quanto il requisito oggettivo e cioè che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dall’art. 7 citato (cfr. Cass. civ. sez. V n.13966/2016, cit.). Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. sez. V, n. 24500/2009).”

ICI – Cassazione – Ordinanza 7398 del 15/3/2019 – Esenzione – Utilizzazione diretta – Requisito indispensabile

“Le Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazione, componendo il contrasto di giurisprudenza e dopo aver ribadito che le disposizioni in materia di esenzione sono di stretta interpretazione, hanno fissato — per vero da tempo — il principio di diritto che la esenzione dalla imposta comunale sugli immobili esige la condizione della « utilizzazione diretta » dell’immobile per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da parte dello stesso possessore contribuente [sentenza n. 28160 del 26/11/2008, Rv. 605542-01, esattamente in termini proprio riguardo alla esenzione di cui alla lettera i) del citato art. 7, comma i].”

CONFORMI:

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8073 Anno 2019