Imu

ICI – Rendita catastale – Data messa in atti – Cassazione – Ordinanza 25274 del 25/10/2017

“La diversità del regime di pubblicità e notifica della rendita catastale, tuttavia, non prevede affatto uno specifico onere in capo all’ente impositore di indicare, unitamente all’avviso di accertamento contenente la notifica della nuova rendita, anche la data in cui questa è stata attribuita.”

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Obiettiva incertezza normativa – Cassazione – Ordinanza 21233 del 13/9/2017

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione delle norme, il cui accertamento è rimesso all’esclusiva valutazione del giudice. Ne consegue che detta incertezza è ravvisabile, allorchè risultino difficoltà di individuazione delle disposizioni normative dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, ovvero oscurità o ambiguità del testo normativo». (Cass. n. 4685 del 2012, Cass. n. 14142 del 2013).

IMU/ICI – Immobili di aziende pubbliche edilizia residenziale – Imponibilità – CASSAZIONE – Ordinanza 21222 del 13/9/2017

“non occorre un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, da redigersi in forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ.. Va considerato, infatti, al riguardo, che, una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari, questi non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell’ATER che li ha edificati, fino alla momento della traslazione definitiva del diritto dominicale in favore dei singoli acquirenti”

CONFORMI: (AGGIORNAMENTO DEL 31/12/2019)

ICI – Cassazione – Ordinanza 20500 del 29/8/2017 – Dichiarazione – Termine per la presentazione

In tema di ICI, l’obbligo del contribuente di denunciare le modificazioni incidenti sul valore del cespite ex art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono avverate, non cessa allo, scadere di tale termine, ma permane sino al momento in cui la dichiarazione non sia presentata, determinando per ciascun anno d’imposta un’autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992″ (Cass. n. 19877/16, 18503/10, 932/09)