Imu

ICI/IMU – Aree portuali scoperte – Soggette ad imposta – Cassazione – Ordinanza 20259 del 22/8/2017

Secondo l’orientamento di questa Corte ” (…)..Al riguardo, la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a).(…)”(Cass.n. 7651/06). Ric. 2016 n. 12570 sez. MT – ud. 08-06-2017 -2- Secondo l’insegnamento di questa Corte, appare evidente, pertanto, la natura privata, esercitata in forma concorrenziale dell’attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, per la quale essi sono assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di ICI, per l’utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale.

ICI – Presupposto la titolarità del diritto reale – Cassazione – Ordinanza 19882 del 9/8/2017

“in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 o del successivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti”

ICI/IMU – Abitazione principale diversa da residenza anagrafica – Non bastano le bollette delle utenze come prova – Cassazione – Sentenza 17814 del 19/7/2017

Il contribuente ha impugnato in Cassazione una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto la residenza anagrafica quale riferimento da assumere per la definizione di abitazione principale.Il ricorrente si era visto così negare l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” in quanto, di fatto, non aveva provato che l’indirizzo dell’immobile dallo stesso indicato, diverso dalla residenza anagrafica, presentasse tutti i requisiti richiesti per potersi definire dimora abituale. La Cassazione ha invece conferma la legittimità dell’operato del Comune ribadendo la presunzione relativa di coincidenza tra la residenza anagrafica e l’abitazione principale e ritenuto le bollette delle utenze (luce, acqua, gas) prova non sufficiente a dimostrare la coincidenza tra dimora abituale volontaria e la residenza anagrafica, potendosi le stesse riferirsi anche ad immobili abitativi e residenziali secondari.