Imu

Immobili religiosi esenti se trattasi di abitazioni dei membri della comunità

Questa Corte già in passato ha statuito che l’esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un’attività non commerciale, ma diretta alla “formazione del clero e dei religiosi”

IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE – Dimora abituale e residenza anagrafica – Necessaria compresenza di entrambi i requisiti

…la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l’art.8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell’art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Rispetto a quest’ultima, si è statuito: “In tema di IMU, l‘esenzione prevista per la casa principale dall’art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020).

IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE – Agevolazione – Residenza anagrafica e dimora abituale – Necessitano

Massima:

L’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, prevede che «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, che ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo devono dimorarvi stabilmente, ma risiedervi anche anagraficamente. Trattandosi di norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione (Corte di cassazione sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 242), non è consentita un’interpretazione che pretenda di estendere l’agevolazione in esame alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni. Ciò che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell’immobile per il quale si richiede l’agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale.

IMU – Soggettività di imposta – Fondo comune di investimento – Esclusione – Società di gestione del fondo – Sussistenza

La società di gestione di un fondo comune di investimento deve essere considerata soggetto passivo dell’IMU, essendo, di conseguenza, tenuta ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali. Ciò in quanto il fondo, in assenza di una propria struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, non può configurarsi quale autonomo soggetto di diritto; trattasi infatti di un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di soggetti, che è gestito da una società la quale gode della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell’attività di investimento che deve svolgere nell’interesse dei partecipanti.

Riferimenti normativi: D.l. n. 23/2011, art. 9; D.Lgs. n. 58/1998, art. 36.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 16605/2010.

ICI/IMU – Esenzione – Utilizzo per lo svolgimento di compiti istituzionali – Previa condizione che il bene sia anche posseduto dall’ente che svolge l’attività

Massima:

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di specie la CTR ha rilevato che sulla base di un contratto di comodato, l’immobile oggetto del giudizio non era utilizzato direttamente dalla Fondazione che chiedeva l’esenzione dell’ICI ma era utilizzato da una cooperativa esercente il “commercio etico equo solidale”, attività coerente con quella svolta dalla Fondazione, o comunque coerente con i suoi fini istituzionali, ma svolta da altro soggetto diverso dal possessore e proprietario del bene, circostanza che preclude l’agevolazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7, d. lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 13691/19.

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