Imu

IMU/ICI – Accertamento sulla base delle risultanze catastali – Vendita dell’immobile – Esibizione del rogito – Rileva – Annullamento

Massima:

In materia di Imu non è dovuta l’imposta richiesta dal Comune che ha tenuto conto unicamente delle risultanze catastali che hanno un rilievo esclusivamente fiscale e non una portata civilistica che si rinviene invece nei registri immobiliari e negli atti notarili di trasferimento delle proprietà, ove il contribuente dimostri con atto notarile la previa avvenuta vendita dell’immobile oggetto dell’imposta. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt, 1, 2, 3 d.lgs. 504/1992.

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In caso di locazione parziale della prima casa non è dovuta l’IMU

Al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1 del 1994), la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. È quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. Peraltro, con sentenza n. 19989 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

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Dovuto il rimborso IMU in caso di immobile occupato abusivamente e non sgomberabile

Se gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’I.M.U. questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi. È necessario, pertanto, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale, in una situazione di fatto come quella descritta nella presente vicenda, il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica per cui l’applicazione dell’imposta con simili presupposti sarebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passive dell’imposta, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.

IMU – Ente non commerciale – Esenzione – Condizioni – Requisiti oggettivi e soggettivi

La Commissione Tributaria Regionale (affermando che l’attività istituzionale della Fondazione consiste nell’operare nel campo della tutela della salute e della medicina riabilitativa e che si tratta di un ente non commerciale che – quanto al requisito soggettivo – svolge all’interno dell’immobile una delle attività indicate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 fra le quali quelle assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica (quali risultano dallo Statuto della fondazione), attività che devono essere svolte con modalità non commerciali perché la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto e che – quanto al requisito oggettivol’immobile è utilizzato direttamente dall’Ente) si è attenuta ai suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito soggettivo ha evidenziato la natura non commerciale dell’ente in quanto non distribuisce utili come si deduce dallo Statuto (evidentemente allegato dalla parte contribuente la quale dunque ha assolto il relativo onere della prova) mentre con riferimento al requisito oggettivo ha evidenziato che all’interno degli immobili in questione si svolgono attività assistenziali e sanitarie.

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IMU comunque dovuta dal proprietario per il terreno occupato abusivamente

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che nella specie
l’occupazione abusiva del terreno e quindi il non possesso dello stesso da parte della contribuente non può essere assoggettato ad IMU in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile che è il presupposto dell’imposta; difatti il terreno di proprietà della contribuente in realtà è stato abusivamente occupato e recintato da due società proprietarie di terreni confinanti, tanto che la contribuente ha dovuto agire con una azione di rivendicazione – ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente non fosse tenuta al pagamento dell’IMU pur essendo proprietaria del terreno.