Rifiuti

Hourglass Vectors by Vecteezy

TARSU e TOSAP si prescrivono in cinque anni

… deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ. (Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010, Rv. 611888 – 01).

Bed And Breakfast Vectors by Vecteezy

Legittime le tariffe TARI per B&B più alte rispetto a quelle residenziali

i Comuni possono stabilire particolari tariffe (nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione) per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast differente e superiore rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l’ attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale – ha correttamente assimilato l’attività di bed and breakfast a quella alberghiera, perché da qualificarsi entrambe come imprenditoriali

rifiuti tributi locali

RIFIUTI – Riduzione della superficie solo se è provato l’autosmaltimento

La riduzione della superficie tassabile muove dunque non dalla generica destinazione dell’immobile ad attività industriale, ma dalla specifica indicazione e dimostrazione delle aree che, all’interno dello stabilimento, producono prevalentemente rifiuti (speciali) esenti da privativa comunale, perché non assimilati assimilabili ai rifiuti urbani e, come tali, assoggettati ad autosmaltimento.

 

Waste Vectors by Vecteezy

Niente TARSU per i locali che producono rifiuti speciali e non urbani

Massima:  Il presupposto impositivo della Tarsu consiste nel possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti. Nei confronti del possessore e detentore dell’immobile sussiste una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, risultando a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria. L’Amministrazione comunale deve fornire la prova della fonte dell’obbligazione indicando nell’atto impositivo le superficie tassabili, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Con specifico riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali si ritiene che, al di là dell’omessa presentazione della Comunicazione prevista dal Regolamento Comunale, il fatto concreto e documentato del sostenimento, da parte della società, degli oneri di smaltimento a mezzo di servizio privato, debba giustificare la correlativa riduzione della pretesa impositiva sui rifiuti urbani al fine di evitare l’ipotesi di una illegittima doppia imposizione. (Cass, Sentenze nn. 19720/2010, 3772/2013, 16858/2014, Ordinanze nn. 19469/2014, 10634/2019, 21011/2021).