Rifiuti

TARI/TARSU – Termine dell’occupazione – Denuncia cessazione – Obbligatorietà – CTR Lazio – Sentenza 4342 del 16/7/2019

“Circa la necessità di una prova rigorosa, non meramente presuntiva o indiziaria, in ordine ad una eventuale cessazione dell’occupazione prima della formale dichiarazione di cessazione (formale dichiarazione che comunque non vi è stata) va notato che certo essa non può esaurirsi, come avvenuto nel caso di specie, nella semplice produzione di un contratto di locazione, oltretutto stipulato forse con famigliari del legale rappresentante della T. srl, T.A. (tale T.G., classe (omissis) risulta A.U. della società S. srl): il contratto, sotto l’articolo 6, contiene disciplina relativa all’esecuzione dello stesso, che non è stato dimostrato minimamente sia stata osservata. Così non risulta che vi sia stata la formale consegna dei beni, che sia stato redatto il previsto verbale di consegna dei beni oggetto del rapporto di locazione, che siano state approntate dal conduttore le previste utenze idrica e per l’energia elettrica, utenze evidentemente indispensabili per il funzionamento e l’uso del compendio immobiliare. Ecco la prova tangibile che la parte avrebbe dovuto fornire. Né l’esecuzione del contratto è stata dimostrata per altra via (ad esempio, per la via più ovvia ossia tramite il pagamento del corrispettivo della locazione), mentre è interessante rilevare come tale contratto sia stato stipulato verosimilmente in una situazione di crisi della T. srl, fallita non molto tempo dopo, nel 2016.”

TARI – Violazioni ultrannuali e cumulo giuridico

“La Commissione osserva che il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie prevede l’irrogazione di un’unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave gli aumenti previsti dalla legge. Pertanto quando l’illecito continua ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d’imposta la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. “

RIFIUTI/TARSU – Tariffe – Parcheggio scoperto e scoperto – Non assimilabilità – Cassazione – Ordinanza 16686 del 21/6/2019

L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di “species” a “genus” e dovendosi escludere l’esimente di cui all’ad. 62, comma 2, del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta.. “

TARSU – Cassazione – Ordinanza 13486 del 18/5/2019 – Violazioni ultra annuali – Sanzione ripetibile ogni anno

La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Questa Corte (Cass.26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Rifiuti Vettori di Vecteezy

RIFIUTI – Attività stagionale – Riduzione – Prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 1998 del 24/1/2019

Va precisato al riguardo che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il d. Igs. n. 507 del 1993 contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del co. 3 di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19173 del 23/09/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 20/09/2004; Cass. 19459/03, 19173/04). La possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al Comune, si doveva perciò ritenere preclusa.