Rifiuti

RIFIUTI – Aree autostradali – Escluse da tassazione – Cassazione – Ordinanza 1341 del 18/1/2019

Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.” (Cassazione civile sez. trib. del 09 marzo 2011n. 5559). La pronuncia ora richiamata ha chiarito che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica è esclusa dalla competenza comunale. 

TARSU – Cassazione – Sentenza 33425 del 27/12/2018 – Imballaggi terziari – Tassabili

Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari non possono es­sere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i ri­fiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destina­zione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali. 

Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l’esonero dalla privativa comuna­ le qualora sia provato l’avviamento al recupero. In tal caso, l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e cor­retto avviamento al recupero attraverso valida documentazio­ne, comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizza­ ti a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassa­ bile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria de­ terminata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di propor­zionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recu­pero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 15 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU) (Cass. n. 9731 del 2015).

TARSU – Cassazione – Ordinanza 31307 del 4/12/2018 – Campeggio – Aree scoperte – Riduzione – Prova a carico del contribuente

...Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – che costituisce previsione di carattere generale – la Tarsu è dovuta per il mero fatto che si occupino o si detengano locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l’ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall’anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15867 del 13/08/2004). Nella specie non risulta che la società contribuente abbia provato, attraverso elementi obiettivamente rilevabili o idonea documentazione, il suo diritto ad ottenere una riduzione della tassazione oltre la misura percentuale del 50% già riconosciuta dal Comune, con riguardo alla superficie tassabile, in considerazione della difficoltà di procedere a un’esatta misurazione delle aree praticabili, produttive di rifiuti destinati a verde, aventi funzione ornamentale, o di isolamento delle piazzole…

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TARSU – Cassazione – Ordinanza 31287 del 4/12/2018 – Riduzione tariffaria – Zona non servita – Prova a carico del contribuente

Mette conto, invero, considerare che, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta, ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Ora, considerato che con la perizia di parte prodotta in appello il Comune avrebbe inteso provare che l’immobile del contribuente beneficiava del servizio di raccolta di rifiuti poiché era collocato non già in C.da Molarotta ma in C.da Forgitelle, ove asseritamente il servizio veniva svolto regolarmente, la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, spettava la richiesta riduzione.

RIFIUTI – TARSU – Cassazione – Centri commerciali – Spazi comuni – Dovuta dal gestore – Sentenza 26201 del 18/10/2018

“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i “centri commerciali integrati” (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile” (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l’obbligo del responsabile di presentare al Comune l’elenco dei singoli occupanti, all’evidente scopo di consentire all’amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo”. Il gestore dei servizi comuni all’interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tarsu.