Rifiuti

RIFIUTI – TARSU – Locali per fanghi termali – Tassabili – Cassazione – Sentenza 8910 del 11/4/2018

Ciò non esclude, infatti, la produzione anche di rifiuti solidi urbani, in ragione di una presenza umana che, rapportata all’attività che ivi si svolge, certamente non appare sporadica o occasionale, sicché vale il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui

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TARSU – Cassazione – Sentenza n.8908 del 11/4/2018 – Parcheggio coperto – Tassabile

I giudici del merito avrebbero dovuto considerare che “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti … ” (art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 50771993), ed in conseguenza avrebbero dovuto accertare se la contribuente avesse effettivamente dimostrato i presupposti fattuali per poter beneficiare citate esclusioni dall’assoggettamento al tributo, e non limitarsi a rilevare “il vincolo di destinazione ad uso pubblico” del parcheggio coperto per cui è causa, destinazione funzionale dell’immobile che non conduce affatto a ritenere che lo stesso sia improduttivo di rifiuti solidi urbani.

RIFIUTI – TARSU/TIA – Denuncia variazione – Irretroattività – Cassazione Sentenza 4602 del 28/2/2018

La finalità di questa disciplina è quella – da un lato – di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all’ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e – dall’altro – di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo- negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all’esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all’ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell’attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata. Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall’art.66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: “Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo”. Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.”

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RIFIUTI/TARSU – Rifiuti speciali – Onere della prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 3799 del 16/2/2018

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 2017, conf. Cass. n. 4766 del 2004, Cass. n. 17703 del 2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n. 775 del 2011

 

TARSU – Cassazione – Ordinanza n.3798 del 16/2/2018 – Area demaniale – Tassabile

La natura demaniale di un bene concesso in suo a terzi è di per sé del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento della relativa area a TARSU, se produttiva di rifiuti solidi urbani (Cass. n. 3829 del 2009). In questo senso depone l’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993 che dichiara: “esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. Mentre l’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22 del 1997 , nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti, dichiara che: “sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi. L’art. 6, comma 1, lett. c) legge n. 84 del 1994 istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione”