Rifiuti

Il distacco delle utenze e la fine della locazione dell’autorimessa non sono sufficienti per non pagare la TARI

dall’allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l’immobile (autorimessa) insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie – ha correttamente considerato che l’impossibilità per il locale (nella specie, una autorimessa) di produrre rifiuti per sua natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Magazzini, collegati alle attività produttive per stoccaggio materie prime e prodotti finiti, esenti da TARI

  • TAR CAGLIARI SENTENZA 893 DEL 31 12 2021
  • va mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e urbani nell’ambito della gestione dell’attività produttiva-industriale, non essendo ammissibile una impostazione “soggettivistica” di “attrazione” di tutti i rifiuti ad una unica Categoria, quella industriale;

  • anche le aree/superfici destinate a “magazzini, collegati alle attività produttive” (per stoccaggio materie prime e prodotti finiti) , debbono essere incluse nei rifiuti “industriali”;

  • spetta l’ esenzione integrale del tributo (quota fissa e variabile) per spazi ove si svolgono propriamente attività industriali e superfici strettamente connesse alla produzione;

TIA – Il concessionario del servizio RIFIUTI può legittimamente affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione

pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste la denunciata nullità dell’affidamento in concessione che è stato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune (proprio) per la gestione di detto servizio.

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TARSU – L’autosmaltimento dei RIFIUTI non comporta l’esenzione dal tributo

in relazione alla presunzione (iuris tantum) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v.Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un
lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), – indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all’Ente locale, – e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461);

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TARI – Tariffe 2020 a conferma di quelle 2019 – Obbligo istruttorio – Non sussiste

La sussistenza di un tale obbligo deve essere esclusa. È assorbente considerare che la fonte del potere esercitato del Comune risiede nella previsione di legge, espressamente richiamata, dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.  Detta norma – dettata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – esplicitamente deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 (riguardanti, rispettivamente, l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e le modalità e i termini dell’approvazione delle tariffe).