Rifiuti

RIFIUTI – La competenza nell’interporto ai fini impositivi TARI è del Comune

ne deriva che se l’istituzione dell’Autorità portuale costituisce, in ogni caso, la condizione che escluderebbe il potere impositivo dei Comuni, ponendosi dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al comma 5 dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, ne segue, per converso, che non solo nelle zone portuali prive di tale Autorità, ma anche nelle aree interportuali, oggetto del presente giudizio, in cui non è in alcun modo prevista la sua istituzione, sussista la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, trovando correlativamente spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie (cfr. in tal senso Cass. n. 31058/2018);

Il Comune è privo del potere impositivo ai fini TARI per le aree dove è stata istituita l’Autorità Portuale

L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale, da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Pertanto, nelle zone portuali in cui sia stata istituita l’Autorità Portuale, i Comuni sono privi di ogni potere impositivo. Per converso, nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

SULL’ARGOMENTO:

 

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E’ dovuta la TARI per gli edifici della Santa Sede non adibiti al culto

Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto, con motivazione coerente e convincente, l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 16del Trattato Lateranense sul presupposto che la tassa sui rifiuti non potesse considerarsi un tributo gravante sugli immobili.

SULL’ ARGOMENTO:

 

 

 

 

 

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RIFIUTI – Legittima la riduzione regolamentare del solo 10% per le attività turistiche stagionali

Il caso in esame è invece espressamente disciplinato dall’art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 che contempla dei temperamenti all’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del comma 3 di tale  disposizione, prevedendo espressamente in quest’ipotesi la riduzione «di un importo non superiore ad un terzo» della tariffa  unitaria, essendo rimesso alla discrezionalità dell’ente impositore (Cass. n. 22523 del 2017) la fissazione dell’entità della riduzione in una misura comunque non superiore al limite massimo di riduzione  di un terzo fissato dalla norma.

SULL’ ARGOMENTO:

RIFIUTI/TARSU – Alberghi con licenza annuale – Esenzione – Non basta la denuncia di chiusura invernale – Cassazione – Ordinanza 7296 del 13/7/2017

 

RIFIUTI – Attività stagionale – Riduzione – Prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 1998 del 24/1/2019

 

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L’acquiescenza all’avviso di pagamento TARI non preclude il diritto al rimborso

la contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, ha provveduto a versare al Comune i tributi siccome da questo ultimo determinati (con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi) per ciascuna delle annualità 2012-2017, utilizzando i modelli di pagamento F24, nel rispetto delle scadenze previste dall’art. 51 del Regolamento della IUC del Comune