Rifiuti

Esclusi i locali del monastero non destinati al culto solo se provato che non producono RIFIUTI

Inoltre, non è stata allegata – e neppure dimostrata – dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti all’interno del Monastero
producono rifiuti come qualsiasi edificio, mentre è appena il caso di rilevare che, ai sensi del Regolamento del Comune di Napoli adottato in materia , art. 4,applicabile ratione temporis, “non sono soggetti a tariffa soltanto i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiosi con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto” .

RIFIUTI/TARI – L’istanza di rimborso non può rimettere in discussione i criteri di determinazione del tributo non impugnati

… in sede di istanza di rimborso non è consentito rivisitare retroattivamente i criteri e i principi su cui si è fondata la prestesa impositiva, pervenendo csì a richiedere al giudice una valutazione sostituiva su nuovi elementi del rapporto tributario…

SI RINGRAZIA L’AVVOCATO ANTONIO CHIARELLO per la preziosa segnalazione.

RIFIUTI – TARI – Pagano le aree di transito e di deposito dei container

in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l‘occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di
eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
(Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019).

RIFIUTI – Anche in caso di TIA, l’onere della prova per le esclusioni delle superfici, spetta al contribuente

la circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale – connotata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti – ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per  natura e caratteri distintivi (cfr. Cass. SSUU n. 23114/2015 e SSUU n. 26268/2016, secondo cui la TIA «non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (…)

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30867 Anno 2021