Rifiuti

RIFIUTI – Accertamento – Obbligo sopralluogo e/o contraddittorio preventivo – Non sussiste – Cassazione – Sentenza 22755 del 12/8/2021l

La necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell’ordinamento nazionale o eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimanente riconosciuto solo per i tributi “armonizzati”, e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati : nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.

TARI – PEF carente di livelli di qualità – Tariffe non congrue – Illegittimità – TAR CT – Sentenza 2379 del 21/7/2021

Ad ogni buon conto, pur volendo ritenere adeguate le sommarie indicazioni sul modello gestionale organizzativo del Comune, certamente non sono stati indicati i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti e, con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

RIFIUTI – TARSU – Aree di sosta in concessione – Dovuta – Cassazione – Ordinanza 19739 del 12/7/2021

Difatti, si può affermare che la soggezione alla T.A.R.S.U. trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto – all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa

RIFIUTI – TARSU – Tariffe eccedenti limiti copertura costi servizio – Illegittimità – Consiglio di Stato – Sentenza 4567 del 16/6/2021

La natura della TARSU, quale tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non ne consente la gestione come atipica forma di prelievo (come è per un’imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. La ragione risiede nella rilevanza costituzionale degli interessi alla cui tutela è, alla fine, strumentale il servizio pubblico che la tassa è chiamata a finanziare: in primis, la tutela della salute collettiva e dell’ambiente.