Tia

TIA – Il concessionario del servizio RIFIUTI può legittimamente affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione

pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste la denunciata nullità dell’affidamento in concessione che è stato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune (proprio) per la gestione di detto servizio.

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L’acquiescenza all’avviso di pagamento TARI non preclude il diritto al rimborso

la contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, ha provveduto a versare al Comune i tributi siccome da questo ultimo determinati (con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi) per ciascuna delle annualità 2012-2017, utilizzando i modelli di pagamento F24, nel rispetto delle scadenze previste dall’art. 51 del Regolamento della IUC del Comune

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L’immobile utilizzato per brevi periodi paga la TARI ridotta

MASSIMA: Compete la riduzione del 30% della Tari ove trattasi di immobile fruito dal contribuente per pochi giorni l’anno come evidenziato, nel caso di specie, dalle bollette dei consumi di acqua ed energia elettrica, atteso che la tassa deve essere correlata alla quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettive capacità inquinanti, derivazione del principio “chi inquina paga” (“chi più inquina più paga”) contemplato direttamente dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

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Con la prova dello smaltimento di residui gassosi nessun prelievo sui RIFIUTI

ne consegue che, nel caso in esame, con riguardo alla documentazione prodotta dalla contribuente, l’attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioè il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, da parte di impresa specializzata, consiste in un’attività di gestione di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera n), richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.

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RIFIUTI – Il gettito della TIA,a differenza di quello della TARSU, deve sempre coprire l’intero costo dei servizi

Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993), per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi.