Tia

Esclusi i locali del monastero non destinati al culto solo se provato che non producono RIFIUTI

Inoltre, non è stata allegata – e neppure dimostrata – dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti all’interno del Monastero
producono rifiuti come qualsiasi edificio, mentre è appena il caso di rilevare che, ai sensi del Regolamento del Comune di Napoli adottato in materia , art. 4,applicabile ratione temporis, “non sono soggetti a tariffa soltanto i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiosi con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto” .

RIFIUTI – Anche in caso di TIA, l’onere della prova per le esclusioni delle superfici, spetta al contribuente

la circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale – connotata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti – ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per  natura e caratteri distintivi (cfr. Cass. SSUU n. 23114/2015 e SSUU n. 26268/2016, secondo cui la TIA «non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (…)

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30867 Anno 2021

RIFIUTI – Accertamento – Obbligo sopralluogo e/o contraddittorio preventivo – Non sussiste – Cassazione – Sentenza 22755 del 12/8/2021l

La necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell’ordinamento nazionale o eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimanente riconosciuto solo per i tributi “armonizzati”, e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati : nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.

TARSU/TIA – Cassazione – Ordinanza 595 del 15/1/2021- Accertamento previo sopralluogo – Piena legittimità

“…La sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato che l’attività di accertamento esercitata dal Gestore, ai sensi dell’art. 23 di detto Regolamento, al fine di individuare i soggetti obbligati a pagare la tariffa e controllare i dati dichiarati in denuncia, si è tradotta in una verifica diretta delle superfici, mediante il sopralluogo ai locali ed aree tariffati, con la piena collaborazione dell’utente, per cui, nel caso di specie, non è stato necessario “fare ricorso alle presunzioni semplici previste dal Codice Civile” (art. 2729 c.c.), cosa peraltro consentita dalla medesima disposizione regolamentare “in caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione” dei presupposti di fatto del tributo in oggetto…”

Civile Ord. Sez. 5 Num. 595 Anno 2021