Tosap – Cosap

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TOSAP – Occupazione per conto di IACP – Esenzione – Non dovuta – Cassazione – Ordinanza 24618 del 4/11/2020

“A nulla, pertanto, rileva il fatto che gli alloggi da costruire siano di proprietà dello IACP e che, al termine dell’appalto, anche la gestione di essi tornerà in capo al predetto ente, poiché, nel periodo di durata dell’appalto, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito da una società che agisce in piena autonomia, con finalità di lucro, e non quale mero sostituto dell’Ente stesso. Ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dell’Ente pubblico. Si veda anche Cass. 11689/17; 11886/17; Cass. 19693/18; e da ultimo Cass. 28341/19).”

COSAP – Tribunale Firenze – Sentenza 17/6/2020 – Concessione non decaduta – Canone dovuto

La difesa dell’attrice sostiene però che la concessione in esame, lungi dall’essere transitata dall’originario concessionario alla XX. , dovrebbe intendersi decaduta in conseguenza del (pacifico) mancato pagamento del canone a partire dal 2012, in forza di quanto previsto nel Regolamento Cosap del COMUNE all’art. 15 co. 1 lett. B.
La tesi non coglie nel segno.
Infatti, la citata norma prevede testualmente: “Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nelladecadenza del provvedimento dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l’atto autorizzatorio, nei seguenti casi: (…) b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte dellaDirezione Risorse Finanziarie”.
È chiaro quindi che la decadenza non opera automaticamente, bensì occorre l’ulteriore requisito dell’apposita dichiarazione da parte del COMUNE.
D’altra parte, tale circostanza è ben chiarita nella già citata comunicazione pervenuta all’attrice nel marzo2016 (doc. 4 COMUNE ), ove è specificata la procedura amministrativa necessaria.In difetto di formale subentro, il COMUNE , sul presupposto del permanere dell’utilizzo del suolo pubblico in godimento ad un soggetto privato (il proprietario dell’immobile sito in via XXX), ha provveduto alla richiesta del relativo corrispettivo.

 

concession

COSAP – Occupazione abusiva – Decorrenza – Contestazione – Necessita prova contraria – Tribunale Roma – Sentenza 14/7/2020

All’esito, ritiene il giudicante che non si sia raggiunta la prova contraria circa la relatività della presunzione di durata decorrente dal 30 giorno precedente alla data del verbale di accertamento, (art. 14-bis punto 1, del regolamento Cosap) né del periodo intermedio (19 giorni) in presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, atteso che quanto riferito dal Sig. G.P. non consente di ritenere accertato che la merce sia stata effettivamente sgomberata successivamente, riscontrando peraltro che l’affermazione “abitualmente la consegna delle merci avviene in un orario compreso tra le ore 09.00 di mattina e le ore 11.00” evidenzia la reiterazione neltempo della circostanza afferente la condotta violativa contestata.

COSAP – Cassazione Ordinanza 23257 del 23/10/2020 – Tariffa a utenze – Condizioni e modalità applicative

La quinta sezione della Suprema Corte interviene sul contenzioso sollevato in materia di applicazione della tariffa a forfait per numero di utenze prevista dall’ex lett.f), comma 2, dell’art.63 del D.Lgs. 446/97. In particolare, i giudici della Cassazione hanno, ancora una volta, escluso qualsivoglia interepretazione estensiva della norma ribadendo quindi che della disposizione agevolativa in parola non può trarre beneficio un soggetto che non provveda direttamente all’erogazione del pubblico servizio in favore dei cittadini utenti.

“Da ciò si desume, in maniera chiara, che la misura agevolativa della determinazione forfettaria, ex lett. f), comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs. n. n. 446 del 1997, secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l’attività di erogazione di energia effettuata in favore direttamente dei cittadini. Conforta tale conclusione (oltre che lo stesso tenore letterale) anche la ratio della citata lett. f), del comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs. n. n. 446 del 1997, che dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, giustifica la diversità di tariffa e l’applicazione del regime agevolativo, con la circostanza che l’erogazione del servizio pubblico avvenga direttamente in favore dei cittadini utenti.”

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TOSAP – Cassazione SS.UU. – Sentenza 8628 del 6/5/2020 – Soggetto passivo il titolare della concessione

… Sulla base di tali premesse, va fissato il seguente principio di diritto: «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica».