Tosap – Cosap

TOSAP – Commissione Tributaria Regionale Lombardia – Sentenza 2791 del 27/6/2019 – Parcheggio condominiale – Dicatio ad patriam

“Ritiene il Collegio, che pur non essendo stata mai stipulata una convenzione tra il Condominio S., proprietario delle aree, ed il Comune di Sondrio, sulle stesse si sia validamente costituita una servitù ad uso pubblico mediante “dicatio ad patriam”, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza) un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Civile Sent. Sez. 2 Num. 28632 Anno 2017; Civile Sent. Sez. 2 Num. 15618 Anno 2018).”

COSAP – Accertamento – Verbale pubblico ufficiale e termini di difesa

“Giova rammentare che il verbale di accertamento, nel quale vengono analiticamente descritte le violazioni personalmente accertate dagli agenti della Polizia Locale, costituisce piena prova delle infrazioni contestate. Infatti, nel giudizio di opposizione all’avviso di pagamento la verità dei fatti direttamente rilevati dall’agente accertatore può essere contestata solo avvalendosi del procedimento di querela di falso, che nel presente giudizio non è stato esperito (Cass, sez. lav. n. 23800/2014), rendendo così incontrovertibili i fatti stessi.

La società opponente presume che vi sia stato da parte degli accertatori un travisamento dell’effettivo svolgersi dei fatti direttamente verificati dagli agenti, le cui questioni sono, come indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, riservate al giudizio di querela di falso; è, invero, ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione, che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso – nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale -la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. n. 17355/2013 e n. 3705/2013).

Nel caso di specie, la querela di falso non è stata proposta dall’interessata e, quindi, ne deriva che le contestazioni mosse dalla parte attrice sull’accertamento eseguito dalla Polizia Locale in ordine all’area occupata non possano essere accolte. In ogni caso, la documentazione fotografica allegata dall’Ente (doc. n. 3) conferma il contenuto del verbale di accertamento. Del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento dello stato dei luoghi è la documentazione fotografica allegata dall’attrice (doc. n. 4), poiché non si riferisce alla situazione riscontrata dalla Polizia Locale all’atto del sopralluogo del 14-07-2017.”…

COSAP – Occupazione abusiva – Decorrenza – Presunzione – Onere della prova – Tribunale Milano – Sentenza del 4/6/2019

“In ogni caso, la presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti l’accertamento della violazione prevista dalla disciplina regolamentare può essere superata qualora la parte fornisca elementi tali da far ritenere che effettivamente l’occupazione debba ricondursi al solo momento dell’accertamento. Nel caso di specie, x s.r.l. non ha assolto tale onere probatorio, dal momento che i capitoli di prova per come formulati non consentivano di superare la presunzione di occupazione dell’area. Inoltre, rileva questo giudice che le modalità e l’entità dell’occupazione abusiva accertata, nonché i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale nei giorni precedenti (doc. n. 5 di parte convenuta) contrastano con l’occasionalità dell’occupazione. Infine, si osserva che è irrilevante la circostanza che, come dichiarato dalla stessa società, nell’ambito dei lavori edili venisse utilizzata una piattaforma della dimensione massima di mq 44 poiché, come emerge dalla documentazione fotografica allegata dal Comune e di logica intuizione, l’area transennata e occupata da cartelli stradali era ben maggiore.

In conclusione, parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa dell’amministrazione, né a vincere la presunzione di occupazione per trenta giorni.”

 

NEW !!! CONFORME:

(sulle presunzioni iuris tantum o juris et de jure) Sentenza 5774/2019 Tribunale Milano

“Ai sensi dell’art. 2727 c.c., com’è noto, costituiscono presunzione ” le conseguenze che la legge […] trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato “; in tali ipotesi, dunque, è la legge ad attribuire ad un certo fatto valore di prova in ordine ad un fatto ignoto, il quale viene presunto. Le presunzioni legali si distinguono in due categorie: presunzioni relative (o iuris tantum ), le quali ammettono prova contraria; presunzioni assolute (o iuris et de iure ). Anche a voler ritenere la presunzione in esame una presunzione iuris tantum , si osserva che nel caso in esame essa non è vinta da prova contraria, posto che le dichiarazioni scritte rese da persone informate sui fatti, allegate in primo grado dal ricorrente, non appaiono dirimenti, nulla deducendo in ordine alla pregressa occupazione del suolo nei giorni precedenti con auto in riparazione diverse da quella verificata; la presunzione applicata appare, per contro , corroborata in fatto dalla circostanza, allegata dal Comune appellato e non contestata ex adverso , che il Comando di Polizia Locale avesse ricevuto nel corso degli anni reiterate segnalazioni di occupazione abusiva proprio del marciapiede antistante l’autofficina ad opera dell ‘appellante xxxx . Deve dunque condividersi il calcolo dell’indennità operato dal Comune, con conseguente rigetto anche del secondo motivo di impugnazione.”

 

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TOSAP – CTR Umbria – Sentenza 94 del 6/5/2019 – Passi carrai – Opere visibili – Tassabili

“Dalla documentazione in atti ed in particolare dalle foto prodotte dall’appellante, ritraenti i due passi carrabili in questione, asseritamente pacifiche, mettono in evidenza e senza equivoci che mentre la quota planimetrica del cortile da cui provengono le autovetture condominiali per immettersi sulla Via pubblica attraverso i due passi carrabili, si trova alla stessa quota del marciapiede pubblico, quest’ultimo si trova però leggermente a quota superiore della strada. Questo ha fatto si che si è reso necessario modificarlo, abbassandolo gradatamente, al fine di raccordarlo alla strada pubblica e consentendo così un transito più agevole delle autovetture.Trattasi pertanto di opere visibili e incontestabili, tali da rendere concreta l’occupazione di superficie, anche se minima, sottraendola all’uso pubblico.”

COSAP/TOSAP – Cassazione – Sentenza 11550 del 2/5/2019 – Rai Way – Canone in misura fissa

“La forfetizzazione di cui alla lettera f), comma l, che si riferisce all’ipotesi speciale delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con l’introduzione del criterio del numero di utenti, sottende un riferimento, implicito ma necessario, all’esistenza di una relazione di servizio tra l’occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti.

Si tratta di un criterio forfettario che permette di prescindere, per ragioni intuitivamente semplificatorie, dall’onerosissimo calcolo analitico della lunghezza dei cavi, sostituendolo con un valore, quello degli utenti serviti, più facilmente conteggiabile, ma ascrivibile alla stessa logica; se l’azienda fornitrice deve servire un certo numero di utenti, raggiungendoli con i suoi cavi, presumibilmente occuperà uno spazio pubblico corrispondente.

Tale criterio non ha invece alcuna base logica se non vi è contatto diretto fra l’azienda e gli utenti, che non vengono affatto raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l’azienda e gli utenti, come nella fattispecie.”

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