“Riguardo alla prima doglianza, secondo cui nulla sarebbe dovuto a titolo di maggiorazione del 50% e a titolo di sanzioni in quanto sussisterebbe un titolo che giustifica l’occupazione, si richiama quanto già sopra esposto circa il fatto che l’occupazione debba ritenersi abusiva.
Quanto alla restante doglianza, essa integra un motivo di opposizione nuovo, in quanto mai proposto in primo grado. In ogni caso esso è anche infondato. Infatti l’art. 13 del Regolamento prevede che ” il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio nell’arco dell’anno” (1 comma); prosegue, inoltre, statuendo che ” Le occupazioni abusive rendono applicabile una indennità di occupazione pari al canone che risulterebbe dovuto maggiorato del 50% e sono altresì assoggettate ad una sanzione amministrativa determinata dal Comune in misura non inferiore all’ammontare dell’indennità, né superiore al doppio della stessa ..” (2 comma). Ora, se il canone è dovuto ” ad anno solare “(1 c) , è evidente che in caso di occupazione abusiva ” il canone che risulterebbe dovuto ” (2c) è appunto il canone annuale , cui si aggiunge la maggiorazione del 50% , la quale, quindi, risulta dovuta per ogni annualità.
Inoltre il fatto che si preveda che il limite minimo della sanzione amministrativa non possa essere inferiore all’ammontare dell’indennità di occupazione rende altresì evidente che la sanzione amministrativa vada applicata con riferimento alla indennità di occupazione complessivamente dovuta .”
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