Tosap – Cosap

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CANONI RICOGNITORI E NON – Consiglio di Stato – Sentenza 5862 del 11/10/2018 – Coesistenza con Tosap e Cosap

Ritiene infatti il Collegio che possa trovare applicazione, per omogeneità di ratio, il consolidato principio, elaborato in relazione al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27, commi 7 ed 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per cui cui è possibile per l’amministrazione comunale pretendere un canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la Tosap o la Cosap (sul punto, anche Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), laddove tale entrata patrimoniale sia fondata su una specifica disposizione di legge (ex multis, Cons. Stato, V, 26 marzo 2003 n. 1751; IV, 22 aprile 1996, n. 524; II, 18 gennaio 2017, n. 120; V, 2 novembre 2017, n. 5071; V, 31 dicembre 2014, n. 6459). Ai fini descrittivi, va detto che il canone concessorio non ricognitorio è un corrispettivo dovuto ad un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato, anche in prospettiva futura) relativi all’occupazione del suolo.

Tale possibilità trova fondamento, in termini generali, innanzitutto nel richiamato nell’art. 27, del d.lgs. n. 285 del 1992, per cui “La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”. Tale orientamento si fonda, come ricordato dal primo giudice, sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti: mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi (corrispettivo che può anche corrispondere, in tutto o in parte, al ristoro per l’eventuale deminutio patrimoniale patita dall’amministrazione in conseguenza dell’uso del bene fatto dall’utilizzatore), la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.

Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita natura di prestazione patrimoniale imposta, e quindi non ha fondamento la censura di violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

CONFORMI:

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COSAP – Tribunale RM – Sentenza 15823 del 30/7/2018 – Assenza concessione – Assenza accertamento occupazione abusiva – Canone – Non è dovuto

“…E’, quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all’occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario conseguendone che il Comune, non può pretendere somme a titolo di canone di concessione né ad altro titolo atteso che peraltro, non ha formulato alcuna pretesa rapportata ad un indennizzo per occupazione senza titolo, ipotesi questa espressamente prevista dall’art. 14 della deliberazione ma in nessun modo adombrata nella richiesta di pagamento, con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto.”

CONFORME:

TOSAP/COSAP – Viadotti Autostradali – Esenzione – Non spetta – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018

Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono all’uopo convincenti. Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano, infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di realizzazione autostradale. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in concessione, non potendo invero non condividersi quanto specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione.

CONFORMI:

COSAP – Tribunale Ferrara – Sentenza 444 del 6/6/2018 – Area vicinale – Caratteristiche – Passo carraio

Posto che la strada vicinale si presume costituita ex collatione privatorum agrorum (si veda Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012), tale che su di essa viene a formarsi una comunione incidentale fra tutti i proprietari dei fondi antistanti e resta di proprietà privata anche qualora assoggettata ad uso pubblico, occorreva provare quindi che si fosse in presenza di una strada, pur avente le caratteristiche della strada vicinale…

Dell’uso pubblico dell’area (che lo stesso ricorrente non definisce strada), non viene fornita alcuna prova: l’utilizzo da parte di terzi soggetti ed anche del Consorzio di B., contestato dall’Ente nella propria comparsa, non è stato provato.

Questa striscia di terreno non è quindi “una strada”, neanche vicinale privata: non è anche applicabile l’esenzione di cui al comma 5 bis dell’art. 5 del Regolamento Comunale. È una striscia di terreno: quindi l’accesso dell’abitazione è collocato su via del G., ed è quindi dovuto il pagamento del canone in ossequio all’art. 5 del Regolamento comunale: “dicesi passo carrabile, ogni accesso anche a rasa ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, applicato con le modalità previste dall’art.26; tutti i passi carrabili debbono essere segnalati da apposita tabella regolamentare, e autorizzati ai sensi del Codice della Strada”.

Posto che il cancello è un accesso sulla via del G., pur attraversando la striscia di terreno di cui è causa, la circostanza che quest’area non sia una strada importa che il pagamento del canone è dovuto.”