Tosap – Cosap

COSAP – Occupazione abusiva – Presunzione decorrenza – Cassazione – Ordinanza 13574 del 30/5/2018

«In sede di adozione dei regolamenti finalizzati a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, i Comuni non sono abilitati ad individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, essendo tali aspetti riservati alla legge; ne deriva che i Comuni, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del concessionario, non possono estendere la presunzione di continuità dell’occupazione, prevista dall’art. 63, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ad un periodo superiore a trenta giorni antecedenti al verbale di accertamento o, nel caso di più verbali, a ciascun verbale di accertamento ».

TOSAP – CTR Marche – Sentenza 270 del 17/5/2018 – “Grotte” – Tassabilità

Deve al riguardo ricordarsi l’ormai costante orientamento della Suprema Corte secondo cui devono individuarsi i beni demaniali o patrimoniali indisponibili anche tra quelli che sono tali in quanto “funzionali rispetto agli interessi della collettività”. In particolare la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3811 del 16.2.2011 ha affermato che “dall’applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 della Costituzione si ricava il principio della tutela dell’umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato Sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per la classificazione legislativo-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della proprietà dello Stato, ma anche con riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività che per tale loro destinazione, appunto alla realizzazione dello Stato Sociale, devono ritenersi “comuni”, prescindendo da titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività”. In base a tali principi esposti dalla Suprema Corte, l’inserimento delle aree in oggetto tra quelle sottoposte al tutela paesaggistica, oltre a tutti gli elementi già sottolineati dalla CTR L’Aquila e dalle successive sentenze della CTP Ancona, rendono evidente come sussista nel caso di specie la sussistenza del presupposto della TOSAP individuato dall’art. 38 del D.Lvo 507/1993…

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COSAP/TOSAP – Cassazione – Ordinanza 10733 del 4/5/2018 – Occupazione con griglie – Tassabilità

” Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima» (Cass. 18037/2009)…

CONFORMI

COSAP – Cassazione – Ordinanza 10499 del 3/5/2018 – Coesistenza con altri canoni – Legittimità

Resta da affrontare il problema della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori. Questa Corte, seppur in tema di TOSAP, ha dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è compatibile (art. 17, comma sessantatreesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Sez. 5, Sentenza n. 23244 del 27/10/2006 Rv. 594956). Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998.

 

TOSAP – CTR LIGURIA – Sentenza 483 del 24/4/2018 – Autostrade – Esenzione – Non dovuta

Ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 507/93, il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Un viadotto autostradale sopraelevato comporta la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della società che lo ha in gestione la rete autostradale e realizza, perciò, una occupazione di fatto che è tassabile ai fini TOSAP; inoltre, il viadotto autostradale costituisce un “impianto” ai fini dell’art. 38 cit. in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità ed impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Né alla società che ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza di apposita concessione può essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/93, in quanto non si configura un’occupazione da parte dello Stato: infatti, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

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