Tosap – Cosap

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COSAP – Cassazione – Ordinanza n.18769 del 28/7/2017 – Struttura e caratteristiche del prelievo temporaneo – Prescrizione decennale

L’avviso di liquidazione, ossia l’accertamento, costituisce solo il primo atto della procedura per la riscossione del canone che consente lo spontaneo pagamento e deve essere attivato negli ordinari termini di prescrizione del credito. La corte d’appello di Milano ha evidenziato che lo stesso articolo 63 Dlgs. 446/97 prevede che il canone dev’essere pagato dal titolare del provvedimento di concessione. Infatti il diritto al canone Osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata. Nello stesso senso, si esprime il regolamento adottato con la delibera del consiglio comunale di Milano (art. 3), se la determinazione del canone è avvenuta in un momento successivo non determina l’inesigibilità del credito da parte del Comune. L’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo. Ed il diritto al canone Osap e la determinazione dello stesso non sono suscettibili di trattativa privata né tantomeno può essere oggetto di rinuncia.

CONFORME:

Canone non ricognitorio- Tar Ge – Sentenza n.664 del 24/7/2017 – Prescinde da avvenuto pagamento Tosap/Cosap

il canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “si configura quale entrata patrimoniale per l’amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade”: in tal senso, “il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l’uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario”.

Trattandosi di entrata patrimoniale espressamente stabilita da una fonte legislativa e non di tributo, “il canone medesimo va preteso dall’amministrazione anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP (cfr. sul punto, ad es., Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 23244 e 31 luglio 2007 n. 16914)”.

TOSAP – Cassazione – Ordinanza n.18102 del 21/7/2017 – Aree di sosta – Concessionario che esegue il solo mero servizio di gestione/esazione – Non dovuta

“il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l’area in quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia ( Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 21/06/2004 ).

CONFORMI:

 

TOSAP/COSAP – Occupazione abusiva – Legittimo il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale – Tar RM Sentenza 8554 del 17/7/2017

I giudici romani sono stati chiamati, ancora una volta, ad esprimersi sulla legittimità dell’applicazione da parte dell’ Amministrazione Comunale della sanzione accessoria che prevede la chiusura temporanea o la sospensione della licenza per l’esercizio commerciale resosi responsabile di un’ occupazione abusiva di suolo pubblico.

Per il Tar, in tali casi, il potere discrezionale attribuito al Sindaco dalla norma in esame è stato in concreto esercitato con una ragionevole valutazione “a monte” di carattere generale, coerente con le specifiche finalità di protezione di cui alla legge n. 94 del 2009 applicate in concreto, perché si è inteso perseguire – in maniera strutturata – un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel contesto ambientale.

Sempre il Tar aggiunge poi:   “che la misura consistente nella chiusura temporanea del locale è una sanzione aggiuntiva (che ha rilevanza settoriale, a differenza delle sanzioni amministrative di cui alla legge n.689 del 1981 le quali, invece, rivestono carattere afflittivo e, perciò, portata di carattere generale), destinata a rafforzare la prescrizione del divieto, con funzione di deterrente per scoraggiare – e perseguire – l’uso indebito di beni demaniali di particolare rilevanza storica, culturale e architettonica e la cui abusiva utilizzazione si sostanzia nella sottrazione del loro godimento alla collettività (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 29 aprile 2015, n. 6210; idem 13 novembre 2015, n. 12904).”