Tosap – Cosap

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TOSAP – Cassazione – Sentenza 14873 del 5/9/2012 – Parcheggio area Ministero Difesa – Esenzione – Non spetta

Non è sufficiente, ai fini di tale esenzione, il riconoscimento di finalità assistenziali in capo al circolo ricreativo del Ministero della difesa, essendo necessarie “finalità specifiche di assistenza” a cui l’aria sia destinata, finalità che sono state legittimamente escluse dalla CTR che ha rilevato come l’aria sia stata utilizzata come parcheggio servente il circolo ricreativo, con pagamento da parte dei soci di un ticket per l’occupazione e la sosta, oltre alla quota di iscrizione al circolo, circostanze che escludono le specifiche finalità di assistenza, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

CONFORME:

Cassazione-13470-del-27.7.2012

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TOSAP – Parcheggio Università/Ospedale – Esenzione – Spetta – Cassazione – Sentenza 11978 del 13/7/2012

Ne deriva che, per l’esonero dalla tassa per l’occupazione di aree pubbliche, condizione indispensabile è la strumentalità o l’accessorietà dell’impianto e del relativo servizio a una funzione pubblica, al fine di soddisfare quei bisogni essenziali la cui importanza è riconducibile alla strumentalità o accessorietà della istituzione e attuativa della volontà dell’ente territoriale pubblico (così nella giurisprudenza amministrativa degli anni ’90). L’esenzione postula, dunque, che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere da soggetto esente per propri fini istituzionali (cfr.C. 18041/09).

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TOSAP – Cassazione – Sentenza 27166 del 16/11/2011 – Tributo in “autoliquidazione” – Adempimenti a carico del contribuente

Il principio generale, secondo cui la tassa è collegata alla superficie effettivamente occupata ed alla durata in concreto della occupazione medesima, presuppone l’adempimento da parte del destinatario della autorizzazione degli obblighi posti direttamente a suo carico dalla legge, nella specie la denuncia ed il contestuale pagamento della tassa, in sostanza una “autoliquidazione” del tributo da parte dell’esecutore della occupazione sulla base dei dati in suo possesso (ed oggetto di denuncia) sulle opere effettuate, sullo spazio occupato e sui tempi di esecuzione.

In tal caso, l’onere della prova di minore o diversa utilizzazione della autorizzazione e la difformità in concreto tra la pretesa fiscale e la occupazione effettivamente eseguita ricade sul contribuente (v. Cass. n. 10263 del 2005). Prova che non può certo consistere in illazioni presuntive sulla congruenza o meno di detta pretesa, ma in attestazioni di fatti e dati concreti ed effettivi.