Tosap – Cosap

Illustrazione Vettori di Vecteezy

Suolo pubblico – Legittimi i coefficienti tariffari in base a strada e tipologia

TAR CATANZARO SENTENZA 601 DEL 5/4/2022

Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’applicazione di un coefficiente di modifica della tariffa standard (in base alla tipologia di strada e di attività esercitata), prevista dal Regolamento, è pienamente conforme ai criteri per la modifica della tariffa standard fissati dalle norme di legge.

Il comma 824, dell’art. 1, della L. 160/2019 prevede, infatti, che “il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione”.

In aderenza al comma 824 citato, il Regolamento prevede che “la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri” (art. 50).

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Diniego illegittimo per occupazione di suolo non prevista dal Regolamento

Le norme del Regolamento che prendono in esame ipotesi specifiche di concessione sono giustificate dalla necessità di prevedere per esse dei criteri peculiari per la quantificazione del relativo canone concessorio. Tali norme non possono, quindi, essere lette come la previsione tassativa ed esaustiva di tutte le ipotesi di concessione comunale astrattamente ammissibili. La semplice mancanza, dunque, all’interno del Regolamento di una specifica ipotesi di concessione per la sosta di veicoli di vigilanza privata non può essere addotta a supporto del diniego dell’istanza di concessione di suolo pubblico.

COSAP – Niente iscrizione a ruolo senza previo titolo esecutivo

Di conseguenza, si è condivisibilmente ritenuto che il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato – dall’art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.

CANONE UNICO – Gli Enti sono tenuti ad applicare la riduzione ad un quarto delle tariffe di occupazione del sottosuolo

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall’art. 1, co. 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell’ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare – in modo proporzionale – la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione – nessuna esclusa né esentata – così da garantire l’invarianza del gettito.

L’oggettiva esigenza di assicurare l’invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento.