La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che il singolo fa, nell’interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all’uso della generalità; pertanto, deve escludersi l’applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l’occupante sia una impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del Comune, sempre che l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l’occupazione del suolo da parte del privato consegue all’obbligo del comune di consegnare all’appaltatore le aree occorrenti per l’esecuzione dell’opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).
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