Tosap – Cosap

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TOSAP – Cassazione – Sentenza 7350 del 9/2/2000 – Suolo provinciale – Marciapiedi realizzati da Comune – Esenzione

Realizzazione di marciapiedi su suolo provinciale ad opera del comune. Non assoggettabilità alla Tosap. Qualora il comune realizzi un occupazione del suolo pubblico attraverso la costruzione di marciapiedi su strada provinciale, non è tenuto a pagare la Tosap a quest’ultimo ente, a norma della L. n. 105 del
1967.

TOSAP – Occupazione per raccolta firme – Esenzione – Non sussiste – Cassazione – Sentenza 13046 del 24/11/1999

Anche l’occupazione di suolo pubblico con il banchetto per la raccolta firme per i referendum è assoggettabile a Tosap, in assenza  di una esplicita previsione di esonero, a nulla rilevando i principi costituzionali sulla libertà di espressione del pensiero.

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TOSAP – Lavori per conto del Comune – Esenzione – Condizioni e limiti – CASSAZIONE – Sentenza 2782 del 24/3/1999

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che  il  singolo  fa, nell’interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all’uso della generalità; pertanto, deve escludersi l’applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l’occupante sia una impresa  appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del  Comune,  sempre che l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio  strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l’occupazione del suolo da parte del privato consegue all’obbligo del comune di consegnare all’appaltatore le aree occorrenti per l’esecuzione dell’opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per  conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).