Tosap – Cosap

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TOSAP dovuta per i viadotti autostradali – CTR Toscana – Sentenza 1034 del 24/9/2021

TOSAP dovuta in caso di lavori in concessione pubblica

E’ soggetta al pagamento della TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato. A tale conclusione sono giunti i giudici toscani nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. Sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), i giudici toscani hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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CANONE UNICO – Suolo pubblico – Servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam” – Cassazione – Ordinanza 26226 del 28/9/2021

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, 11 marzo 2016, n. 4851), la cosiddetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento Venga tenuto, dalla sua spontaneità’ e dallo spirito che lo anima.

SULL’ ARGOMENTO:

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CANONE UNICO – Osap – Concessione – Silenzio-assenso – Inapplicabile – Consiglio di Stato – Sentenza 7564 del 6/11/2019

il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso, come bene affermato dalla sentenza appellata.

Il subentro nella concessione originaria richiede, invero, un atto di assenso formale a conclusione di un procedimento in cui ha luogo la valutazione della conformità dell’attività del privato richiedente con il pubblico interesse in relazione all’utilizzazione della cosa che sarebbe oggetto di concessione. Non rileva, dunque, la sua appartenenza al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune: Nemmeno hanno qui rilievo le censure dell’appellante di violazione della normativa europea in tema di procedure di evidenza pubblica.

CANONE UNICO – Osap – Servitù – Costituzione – Inserimento della via nella toponomastica – Insufficienza – TAR RM – sentenza 9125 del 3/8/2021

A tal proposito, secondo la giurisprudenza, l’istituto della dicatio ad patriam è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4416; v. anche Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2017 n. 97; T.A.R. Lazio, sez. II 12 luglio 2016 n. 7967; Cass. Civ., Sez. II, 12 agosto 2002, n. 12167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618 e 28 giugno 2004, n. 4778).

insufficiente a tale scopo il mero inserimento della via nella toponomastica (che non ha valore costitutivo di diritti reali o servitù d’uso pubblico sulla strada), posta la condizione fisica dello stato dei luoghi, come emerge dalla cartografia e dalle altre documentazioni versate in giudizio, dalle quali non emerge che lo slargo di proprietà della sig.ra xxx sia soggetto a pubblico transito.

CANONE UNICO/OSAP – Passo Carrabile – Autorizzazione – Condizioni – TAR BO – Sentenza 699 del 15/7/2021

La giurisprudenza ha più volte affermato che la concessione del passo carrabile, determinando una compressione dell’uso pubblico della sede stradale (veicolare o pedonale) ove essa insiste, è subordinata alla verifica di precise e tassative condizioni di carattere oggettivo e, in particolare, alla sussistenza della correlazione funzionale con un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, in difetto della quale il provvedimento resta privo di idonea base giustificativa (cfr., ex multis Consiglio di Stato sez. I, 18/03/2016, n.743).