Tributi in genere

COSAP – Consiglio di Stato – Sentenza 8302 del 24/12/2020 – Coefficienti e tariffe – Potestà regolamentare

” La norma primaria che autorizza l’adozione di regolamenti di attuazione e integrazione del suo contenuto fissa modalità e criteri cui l’autorità amministrativa (nel caso di specie, l’ente locale) dovrà attenersi nell’elaborazione della disciplina della fattispecie; dalla larghezza di tali criteri dipende l’ampiezza del potere di scelta rimesso alla normazione secondaria, in ogni caso, però, sulla strada segnata dalla norma primaria le disposizioni regolamentari sono espressione di una scelta connotata da significativi spazi di discrezionalità. “

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica a mezzo posta – Scissione dei termini – Cassazione Ordinanza 29077 del 18/12/2020

“Deve dunque ritenersi tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria( Cass. n. 33277 del 17/12/2019). 

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Motivazione e presupposto effettivo – Cassazione – Ordinanza 27135 del 27/11/2020

“La questione relativa alla esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, infatti, essere nettarfiente distinta da quella attinente alla dimostrazione della effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020). Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva indicazione degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propriapretesa. L’esplicitazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo,circoscrivendo i termini del futuro eventuale giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge.”

 

 

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Tardivo versamento – Sanzione – Non riducibile – Cassazione – Ordinanza 23986 del 29/10/2020

“la CTR ha esercitato il potere di determinare la sanzione (avuto riguardo alla gravità della  violazione, desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per  l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle  condizioni economiche e sociali) di cui all’art. 7, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, che  tuttavia non è dato in caso di condotta illecita sanzionata in misura fissa (Cass. n. 1660/2013, proprio in materia di sanzione ex art. 13 d.lgs n. 471 del 1997).”

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – TRIBUTI IN GENERE – Sanzioni – Cumulo e Recidiva – Distinzione – Cassazione – Sentenza 11833 del 18/6/2020

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.