Tributi in genere

TRIBUTI LOCALI – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 30362 del 23/11/2018

Invero, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente,  ai sensi dell’art. 2948. n. 4, e.e., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Firma autografa del funzionario – Sostituzione dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile – Legittimità – Cassazione – Sentenza 30052 del 21/11/2018

“Come già statuito da questa Corte in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP; Sez. 5, Sentenza n. 15079 del 05/08/2004) e di ICI (Sez. 5, Sentenza n. 15447 del 30/06/2010), nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.”

CONFORMI:

TRIBUTI LOCALI – Cassazione – Sentenza 27577 del 30/10/2018 – Accertamento – Responsabile Procedimento – Omessa indicazione – Non è motivo di nullità

…l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7, I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella I. n. 31 del 2008, applicabile peraltro soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. S.U. n. 11722/2010), e che gli unici requisiti richiesti per l’emissione dell’avviso di accertamento, atto impositivo mediante il quale viene formalmente azionata la pretesa nei confronti del contribuente, sono quelli che consentono alla parte incisa di prendere conoscenza degli elementi di fatto e di diritto sui cui il credito tributario si fonda, la cui rispondenza al modello legale è stata positivamente verificata dai giudici di primo e secondo grado.

CONFORMI:

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TRIBUTI LOCALI – Cassazione – Ordinanza 26579 del 22/10/2018 – Contraddittorio – Obbligo – Non sussiste

“…principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte  (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), che, limitato l’ambito di applicabilità dell’art. 12, comma 7, della 1. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso il locali del contribuente, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873).

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE – Avviso bonario – Istanza annullamento – Diniego impugnabile solo per legittimità del rifiuto- Cassazione – Ordinanza 25135 del 10/10/2018

Questa Corte ha più volte affermato in materia che il diniego dell’annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell’ente impositore, può essere impugnato dal contribuente solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr., Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8626; Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n. 12491; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 6-5, ord. 2 dicembre 2014, n. 255249). A detto principio, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 luglio 2017, n. 181), deve essere assicurata ulteriore continuità.